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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 67

(sostituito comma 14 da art. 12 L.R. 21 ottobre 2015, n. 17)

Disposizioni generali in materia di personale
1. Nell'ambito del processo di riordino territoriale e organizzativo di cui alla presente legge, la Regione pone in essere forme di coinvolgimento e confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative con l'obiettivo di ottimizzare l'allocazione delle risorse umane ai nuovi soggetti istituzionali individuati perseguendo, in via prioritaria, la valorizzazione delle competenze e il mantenimento della professionalità dei dipendenti nel nuovo contesto organizzativo.
2. È istituito l'Osservatorio regionale previsto dall'accordo di cui all' articolo 1, comma 91, della legge n. 56 del 2014 nella composizione di cui all' articolo 48 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell' articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016. Primo provvedimento generale di variazione) e presieduto dall'assessore regionale competente in materia.
3. L'Osservatorio regionale di cui al comma 2 monitora, nel rispetto delle relazioni sindacali, il processo di ricognizione e ricollocazione del personale soprannumerario della Città metropolitana di Bologna e delle Province, nel rispetto delle procedure delineate dalla legge n. 56 del 2014 e dall'articolo 1, commi 421, 422, 423 e 424 della legge n. 190 del 2014.
4. L'Osservatorio regionale, in particolare:
a) verifica il rispetto dei criteri delineati all'articolo 4, comma 1, del decreto di cui all' articolo 1, comma 92, della legge n. 56 del 2014;
b) può proporre alla Giunta regionale, a seguito di esame congiunto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, l'adozione di ulteriori criteri, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del citato decreto e dall'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo del 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, approva con delibera gli elenchi di ricollocazione del personale soprannumerario della Città metropolitana di Bologna e delle Province, sulla base di conformi delibere degli enti medesimi, tenuto conto del processo di riordino funzionale avviato con la presente legge.
6. Gli elenchi del personale addetto a funzioni regionali comprendono anche il personale con contratto a tempo determinato. Negli elenchi del personale soprannumerario non sono compresi:
a) coloro che saranno collocati a riposo entro il 31 dicembre 2016;
b) coloro che svolgono compiti di polizia provinciale;
c) coloro che sono addetti ai centri per l'impiego.
7. Il personale di cui al comma 6, lettere b) e c), sarà ricollocato solo a seguito del processo di riordino del relativo settore, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 52.
8. Le procedure di ricollocazione del personale soprannumerario presso la Regione Emilia-Romagna e gli altri enti individuati come destinatari di funzioni nell'ambito del riordino di cui alla presente legge, devono essere completate entro il 31 dicembre 2016.
9. Il personale soprannumerario è ricollocato con le modalità e nel rispetto dei criteri definiti dall'Osservatorio. In via residuale, è ricollocato presso le amministrazioni e con le procedure indicate all' articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014.
10. Il personale soprannumerario della Città metropolitana di Bologna e delle Province è trasferito nel rispetto di quanto previsto all' articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014. Il personale impegnato su funzioni già assegnate ai Comuni e alle loro Unioni, oggetto di riallocazione ai sensi della presente legge, è trasferito all'ente cui le funzioni sono assegnate; a tale personale si applica quanto previsto all' articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014. Il rapporto di lavoro del personale trasferito continua con l'ente di destinazione che applica, dalla data del subentro, i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali e integrativi vigenti presso l'amministrazione di provenienza al momento del trasferimento fino alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo successivo al primo contratto nazionale di lavoro stipulato dopo l'entrata in vigore della presente legge. I fondi per il trattamento accessorio dell'ente di provenienza sono ridotti, e quelli dell'ente di destinazione incrementati, secondo quanto previsto al comma 16 del presente articolo.
11. Il personale addetto a funzioni regionali confermate o attribuite alla Città metropolitana di Bologna e alle Province con leggi regionali di riordino funzionale è trasferito alla Regione e successivamente distaccato presso i precitati enti, tenuto conto anche degli ambiti territoriali ottimali per lo svolgimento delle funzioni. Il distacco del personale avviene previa stipulazione di una convenzione tra gli enti interessati che disciplini le modalità di gestione del rapporto di lavoro, fermi restando gli oneri a carico della Regione.
12. Gli enti di destinazione del personale trasferito assicurano continuità agli incarichi dirigenziali e non dirigenziali fino all'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione della funzione, fermo restando il rispetto del divieto di incremento di spesa sancito dall' articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014.
13. Il personale addetto a funzioni regionali per cui è previsto il collocamento in quiescenza entro il 31 dicembre 2016, resta alle dipendenze dall'amministrazione di provenienza e viene utilizzato, fino alla cessazione dal servizio, dagli enti cui vengono attribuite le funzioni, previa convenzione e con oneri a carico dell'ente utilizzatore.
14. Le disposizioni della legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 (Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni) cessano di applicarsi al personale trasferito dalla data del trasferimento. Per il restante personale cessano di applicarsi al 31 dicembre 2016.
15 Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio, la Regione e gli altri enti individuati per la riallocazione delle funzioni incrementano i rispettivi tetti di spesa di cui all' articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)), o l'analogo limite previsto dai rispettivi ordinamenti, di un importo pari al costo del personale trasferito per l'esercizio delle funzioni a tali enti assegnate, destinando inoltre le risorse derivanti dalle cessazioni di personale a tempo indeterminato degli anni 2014 e 2015, che, come previsto dall' articolo 1, comma 424, della legge 190 del 2014, non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa, alle mobilità del restante personale soprannumerario delle Province e della Città metropolitana di Bologna fino a completa ricollocazione.
16. Le risorse finanziarie corrispondenti alle voci fisse e variabili del trattamento economico accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, di tutto il personale trasferito, vanno a costituire specifici fondi destinati a questo solo personale, nell'ambito dei fondi più generali delle risorse decentrate del personale dirigenziale e non dirigenziale. La Regione e gli altri enti individuati incrementano il proprio fondo in misura pari alle risorse relative al personale trasferito, ai sensi della presente legge, per l'esercizio delle funzioni; al fine di garantire la neutralità finanziaria, la Città metropolitana di Bologna e le Province riducono del medesimo importo le risorse e i fondi di rispettiva competenza. La Regione e gli altri enti decurtano altresì il proprio fondo per il trattamento accessorio a seguito di trasferimento di proprio personale ad altro ente nell'ambito dei processi di riallocazione delle funzioni.
17. Nell'ambito della disponibilità complessiva dei fondi così rideterminati, la Regione e gli altri enti, nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali, promuovono politiche retributive finalizzate alla progressiva equiparazione dei trattamenti accessori, in ossequio al principio di parità di trattamento da attuarsi a seguito dell'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
18. La Giunta regionale, sulla base dei dati predisposti dall'Osservatorio regionale e previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, attesta la conclusione del processo di riallocazione del personale. A seguito dell'avvenuto completo assorbimento del personale soprannumerario, gli enti possono utilizzare l'eventuale capacità assunzionale residua per assunzioni a tempo indeterminato.

Note del Redattore:

(in attuazione del presente articolo si veda la delibera della Giunta regionale del 12 settembre 2016, n. 1442 recante: "Disciplina della composizione, funzioni e modalità di funzionamento della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana di Bologna)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 2 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 27 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 13 L.R. 25 novembre 2016, n. 19)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 3, comma 1 L.R. 25 novembre 2016, n. 21)

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