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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 luglio 2015, n. 14

DISCIPLINA A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO E DELL'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ E VULNERABILITÀ, ATTRAVERSO L'INTEGRAZIONE TRA I SERVIZI PUBBLICI DEL LAVORO, SOCIALI E SANITARI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 10 dicembre 2019, n. 29

Art. 1
Finalità
1. Le disposizioni di cui alla presente legge perseguono i seguenti obiettivi:
a) promuovere e sostenere l'inserimento al lavoro, l'inclusione sociale e l'autonomia, attraverso il lavoro, delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità di cui all'articolo 2;
b) realizzare una programmazione e attuazione integrata degli interventi relativi alla lettera a) del presente comma, definendone i presupposti istituzionali, organizzativi, strumentali, gestionali e metodologici e assicurando e favorendo la più ampia integrazione tra enti e servizi pubblici, al fine di offrire alle persone individuate dall'articolo 2 prestazioni adeguate, in considerazione dei bisogni emergenti.
2. Al fine di perseguire tali obiettivi, la Regione Emilia-Romagna promuove azioni volte a:
a) individuare e fornire idonee prestazioni di sostegno, occupazionali, sociali e sanitarie, a fronte delle nuove emergenze palesatesi in tali ambiti;
b) ottimizzare l'impiego delle risorse, strumentali e di personale, al fine di incrementare e migliorare le prestazioni offerte;
c) realizzare sinergie con soggetti privati, ove ciò sia funzionale al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, dedicando particolare attenzione al settore del "privato sociale".

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