LEGGE REGIONALE 30 luglio 2015, n. 14
DISCIPLINA A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO E DELL'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ E VULNERABILITÀ, ATTRAVERSO L'INTEGRAZIONE TRA I SERVIZI PUBBLICI DEL LAVORO, SOCIALI E SANITARI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 30
Monitoraggio
1. La Regione realizza il monitoraggio periodico degli interventi di attuazione della presente legge e ne tiene conto ai fini dell'elaborazione delle linee di programmazione regionale integrata dei servizi pubblici del lavoro, sociale e sanitario, di cui all'articolo 3.
Art. 31
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla commissione assembleare competente una relazione sull'attuazione della legge, che fornisca, per le diverse categorie di destinatari coinvolti, informazioni su:
a) le attività svolte;
b) i soggetti coinvolti, pubblici e privati;
c) i tirocini attivati ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 17 del 2005;
d) i risultati raggiunti rispetto all'inserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale.
2. La Giunta presenta alla commissione assembleare competente, in sede di prima applicazione, un rapporto sull'attuazione della presente legge intermedio rispetto alla cadenza di cui al comma 1.
3. Le strutture della Giunta, i servizi per l'impiego, i servizi sociali e i servizi sanitari si raccordano per la migliore valutazione della presente legge da parte dell'Assemblea legislativa.
Art. 32
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno 1 ottobre 2015.