LEGGE REGIONALE 23 novembre 2015, n. 19
ISTITUZIONE DEL COMUNE DI ALTO RENO TERME MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI GRANAGLIONE E PORRETTA TERME NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
BOLLETTINO UFFICIALE n. 303 del 23 novembre 2015
Art. 1
Istituzione del Comune di Alto Reno Terme mediante fusione
1. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni), è istituito, nella Città metropolitana di Bologna, un unico Comune mediante fusione dei contigui Comuni di Granaglione e Porretta Terme, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

2. Tenendo conto degli esiti del referendum consultivo regionale indetto ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 24 del 1996, il nuovo Comune è denominato Alto Reno Terme.
3. Il territorio del Comune di Alto Reno Terme è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Granaglione e Porretta Terme come risultante dall'allegata cartografia.
4. L'Osservatorio regionale del processo di fusione dei Comuni, già istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale 7 febbraio 2013, n. 1 (Istituzione del Comune di Valsamoggia mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella Provincia di Bologna) e finalizzato a monitorare gli effetti che scaturiscono dal processo di fusione in tutti i settori amministrativi di competenza regionale ed il concreto impatto del processo di fusione sui cittadini, sugli enti pubblici e sulle imprese, verrà supportato, oltre che dai funzionari regionali, anche dai funzionari del Comune di Alto Reno Terme e, sulla base di accordi con i competenti organi, da funzionari di altre amministrazioni.