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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 22

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2016

BOLLETTINO UFFICIALE n. 338 del 29 dicembre 2015

Art. 20
Disposizioni transitorie per la gestione dei siti della Rete Natura 2000 e delle valutazioni di incidenza ambientale
1. Per i territori esterni alle aree naturali protette, ai fini della prima attuazione dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 13 del 2015, dall'1 gennaio 2016, nelle more del trasferimento di specifiche risorse finanziarie e strumentali ai nuovi enti destinatari, si applicano le norme del presente articolo.
2. La Regione esercita le funzioni di gestione dei siti della Rete Natura 2000, di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 13 del 2015, sentiti i Comuni e le loro Unioni interessate.
3. Le funzioni di valutazione di incidenza dei progetti e interventi di cui all'articolo 18, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 13 del 2015, qualora non siano già state trasferite all'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità ai sensi dell'articolo 40, comma 6, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000), sono esercitate come segue:
a) la Regione effettua la valutazione dei progetti e interventi approvati dalla Provincia;
b) il Comune continua ad effettuare la valutazione dei piani di competenza comunale, nonché dei progetti e interventi da esso approvati.
4. Per lo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo la Regione può avvalersi dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).

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