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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 22

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2016

BOLLETTINO UFFICIALE n. 338 del 29 dicembre 2015

Art. 15
1.
Dopo il comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) sono aggiunti i seguenti:
"4 bis. Il programma regionale individua gli obiettivi e le priorità relative in particolare a erogazione di misure di politica attive del lavoro, contributi e incentivi alle imprese per favorire l'inserimento, il reinserimento e la permanenza nei luoghi di lavoro nonché l'adattamento per abbattere barriere all'accesso, contributi a sostegno del lavoro autonomo e autoimprenditoria per persone disabili, indennità di tirocinio, sostegno alle associazioni delle famiglie delle persone con disabilità e interventi per favorire la mobilità casa - lavoro.
4 ter. Il programma regionale determina inoltre:
a) le modalità per la concessione ed erogazione delle risorse del fondo regionale disabili;
b) gli ambiti di intervento e le relative tipologie di contributi e assegnazioni;
c) i soggetti beneficiari, in relazione ai singoli ambiti di intervento.".

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