LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 22
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2016
BOLLETTINO UFFICIALE n. 338 del 29 dicembre 2015
Art. 23
Assegnazione dei fondi regionali di cui alla legge regionale n. 1 del 2000
1. In coerenza con quanto stabilito dall'articolo 65, comma 2, della legge regionale n. 13 del 2015, fino alla riforma organica della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia), le risorse regionali e statali di cui alla legge regionale n. 1 del 2000 sono assegnati agli enti locali e loro forme associative.