LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 22
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2016
BOLLETTINO UFFICIALE n. 338 del 29 dicembre 2015
Art. 9
Modifiche alla legge regionale n. 18 del 2000
1.
Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) le parole
"predispongono i piani annuali, presentando"
sono sostituite dalla seguente:"presentano".
2.
Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2000 le parole
"Il Consiglio regionale"
sono sostituite dalle seguenti"L' Assemblea legislativa regionale".