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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato28/12/2023
2. Testo Coordinato29/07/2022
3. Testo Coordinato28/12/2021
4. Testo Coordinato06/11/2019
5. Testo Coordinato27/12/2017
6. Testo Coordinato18/07/2017
7. Testo Coordinato23/12/2016
8. Testo Coordinato29/07/2016
9. Testo Coordinato30/05/2016
10. Testo Coordinato26/02/2016
11. Testo Coordinato20/12/2013
12. Testo Coordinato25/07/2013
13. Testo Coordinato28/07/2011
14. Testo Coordinato26/07/2011
15. Testo Coordinato03/02/2009
16. Testo Coordinato27/07/2007
17. Testo Coordinato22/12/2005
18. Testo Originale18/02/1994

Data di pubblicazione della legge modificante : 30/05/2016

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 22

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2016

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 maggio 2016, n. 9

Art. 22
Disposizioni in materia di polizia provinciale
1. Il personale addetto all'esercizio delle funzioni di polizia provinciale rimane assegnato alla Città metropolitana di Bologna e alle Province in relazione alle funzioni loro attribuite dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 Sito esterno (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e dalla legge regionale n. 13 del 2015.
2. Le funzioni di vigilanza già svolte dalla polizia provinciale e affidate alla Regione, nonché alle sue agenzie strumentali, dalla legge regionale n. 13 del 2015 sono esercitate dal personale della Città metropolitana di Bologna e delle Province sulla base di apposite convenzioni.

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