LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 22
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2016
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 30 maggio 2016, n. 9 L.R. 20 maggio 2021, n. 4 L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 16
Modifiche alla
legge regionale n. 5 del 2013
1.
Dopo l'
articolo 5 della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate) è inserito il seguente articolo:
"Art. 5 bis
Assistenza tecnica, coordinamento, supporto consulenziale
1.
La Regione realizza funzioni di assistenza tecnica, giuridica, consulenziale e progettuale agli Enti Locali in riferimento alla disciplina ed alle autorizzazioni relative alle sale giochi di cui all'articolo 1, comma 2, con particolare riguardo agli orari di apertura, ai requisiti architettonici, strutturali, edilizi e dimensionali, alle previsioni degli orari di apertura, all'ubicazione, al fine di sostenere l'adozione di soluzioni strettamente coerenti con le finalità dell'articolo 1, comma 1 e con l'obiettivo di tutela della salute pubblica dai rischi di diffusione di forme di dipendenza dal gioco.".
2.
Dopo l'
articolo 7 della legge regionale n. 5 del 2013 è inserito il seguente articolo:
"Art. 7 bis
Priorità e premialità
1.
In coerenza con quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera f), per la concessione di contributi, finanziamenti, agevolazioni e facilitazioni agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento costituisce condizione di priorità e premialità la disponibilità del marchio dell'articolo 7.
2.
Rientrano nel comma 1 tutte le agevolazioni, gli incentivi finanziari e i contributi previsti da normativa regionale o sostenuti con fondi regionali o ricondotti alla programmazione regionale.
3.
La Giunta regionale con proprio atto, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di stabilità per il 2016, sentita la competente Commissione assembleare ed acquisito il parere del CAL di cui alla
legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali), approva, nei limiti delle possibilità della legislazione vigente, specifica direttiva per l'attuazione dei commi 1 e 2.".