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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 22

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2016

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 30 maggio 2016, n. 9 L.R. 20 maggio 2021, n. 4 L.R. 14 giugno 2024, n. 7

Art. 21
Modifiche in materia di turismo alla legge regionale n. 13 del 2015 e alla legge regionale n. 7 del 1998
1. La lettera c) del comma 3 dell' articolo 47 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) è abrogata.
2. La lettera e) del comma 1 dell' articolo 3 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28) è abrogata.

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