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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato25/11/2016
2. Testo Coordinato29/07/2016
3. Testo Coordinato09/05/2016
4. Testo Originale29/12/2015

Data di pubblicazione della legge modificante : 06/11/2019

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 23

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2016)(1)

Art. 1
Agevolazioni fiscali per i veicoli elettrici e con alimentazione ibrida
1. Per l'anno 2016 i proprietari di autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno, immatricolati per la prima volta sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale dovuta per il primo periodo fisso e per le due annualità successive.
2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificate in euro 500.000,00 per l'esercizio 2016, 2017 e 2018, allocate nel Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati, si fa fronte con la contestuale riduzione di pari importo, per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018 degli stanziamenti della Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione, Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali, titolo 1 Spese correnti. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, la Giunta regionale, nelle more della necessaria variazione di bilancio, è autorizzata, con proprio atto, a limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti delle spese non obbligatorie del bilancio di previsione di ciascun esercizio, al fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

Note del Redattore:

La tabella A allegata alla presente legge è stata modificata prima secondo quanto previsto dall'art. 2 della L.R. 9 maggio 2016, n. 8, poi secondo quanto previsto dall'art. 9 della L.R. 29 luglio 2016, n. 14

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 29 luglio 2016, n. 14 per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti all'esecuzione di lavori d'urgenza e di somma urgenza finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamità, in materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale, l'autorizzazione di spesa disposta, per l'esercizio finanziario 2016, dal presente articolo, nell'ambito della Missione 11 Soccorso civile - Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali, è aumentata di euro 1.300.000,00.

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