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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 aprile 2015, n. 3

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2015 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017 (LEGGE FINANZIARIA 2015)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 ottobre 2015, n. 18

(2)

Art. 11
Servizio sanitario regionale - risorse aggiuntive correnti
1. Nell'ambito del finanziamento aggiuntivo corrente del SSR per livelli di assistenza superiori ai LEA sono autorizzati per ognuno degli esercizi finanziari 2015, 2016, 2017 i seguenti importi:
a) euro 20.000.000,00, a valere sul capitolo U51640 afferente all'U.P.B. 1.5.1.2.18020, al fine di assicurare copertura finanziaria agli oneri derivanti dal pagamento, da parte delle Aziende sanitarie regionali, degli indennizzi per emotrasfusi ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210 Sito esterno (Indennizzo a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati);(1)
b) euro 20.000.000,00, a valere sul capitolo U51642 afferente all'U.P.B. 1.5.1.2.18020, per le misure a sostegno dell'equilibrio finanziario di Aziende ed enti del SSR per ammortamenti non sterilizzati relativi agli anni 2001-2011.

Note del Redattore:

(come disposto dal comma 5 art. 8 L.R. 21 ottobre 2015, n. 18 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge regionale è elevata, per il solo esercizio 2015, ad euro 30.000.000,00)

(tabella Allegato A sostituita dal comma 1 art. 8 L.R. 21 ottobre 2015, n. 18)

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