LEGGE REGIONALE 30 aprile 2015, n. 3
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2015 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017 (LEGGE FINANZIARIA 2015)(2)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 13
Fondo regionale per la non autosufficienza
1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) che istituisce il Fondo regionale per la non autosufficienza e al fine di elevare ed ampliare l'area di finanziamento pubblico delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria ivi previste è disposta per ognuno degli esercizi finanziari 2015, 2016, 2017, un'autorizzazione di spesa pari ad euro 120.000.000,00, a valere sul capitolo U57152 afferente all'U.P.B. 1.5.1.2.18125.
2. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione assembleare, ripartisce le risorse di cui al comma 1 sulla base dei criteri di cui all'articolo 51 della legge regionale n. 27 del 2004.
Note del Redattore:
(come disposto dal comma 5 art. 8 L.R. 21 ottobre 2015, n. 18 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge regionale è elevata, per il solo esercizio 2015, ad euro 30.000.000,00)
(tabella Allegato A sostituita dal comma 1 art. 8 L.R. 21 ottobre 2015, n. 18)