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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 aprile 2015, n. 3

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2015 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017 (LEGGE FINANZIARIA 2015)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 ottobre 2015, n. 18

(2)

Art. 16
Attuazione degli interventi finanziati dal documento unico di programmazione
1. La Regione contribuisce alla qualificazione dei sistemi territoriali, alla promozione di uno sviluppo competitivo e sostenibile ed al rafforzamento della coesione territoriale mediante l'acquisizione e la realizzazione di interventi di tipo infrastrutturale e strutturale, i cui beneficiari possono essere enti locali e altre pubbliche amministrazioni.
2. Al fine di dare attuazione agli interventi di cui agli obiettivi ... previsti nel documento unico di programmazione (DUP), la Regione è autorizzata a stanziare apposite risorse destinate ad interventi di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale individua, con propri atti, specifiche modalità e criteri per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2.
4. Per l'attuazione degli interventi finanziati dal DUP, per l'esercizio 2015 è autorizzato il rifinanziamento dei seguenti interventi a valere sui capitoli, U.P.B. e importi di seguito indicati:
U.P.B. capitoli importi in euro
1 2 1 3 1510 U03939 350.000,00
1 2 2 3 3100 U03451 63.454,05
1 2 2 3 3100 U03453 91.000,00
1 3 3 3 10010 U25798 915.852,08
1 4 1 3 12630 U30634 2.615.676,52
1 4 1 3 12630 U30638 200.000,00
1 4 2 3 14000 U35310 105.788,81
1 4 3 3 16010 U43282 368.666,25
1 4 3 3 16200 U45186 160.000,00
1 4 3 3 16654 U46136 2.430.279,75
1 6 5 3 27520 U70715 2.102.773,32
1 6 6 3 28500 U78707 1.275.000,00
5. Per il finanziamento degli interventi la Regione è altresì autorizzata, per l'esercizio 2015, a utilizzare le risorse a tale scopo specifico accantonate nell'ambito del fondo speciale, afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29150, capitolo U86500, "fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese d'investimento", elenco n. 5.
6. Per l'utilizzo dei fondi di cui al comma 5, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio finanziario 2015, le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa nella parte spesa del bilancio regionale, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 40 del 2001. Tali provvedimenti di variazione possono disporre contestualmente l'istituzione di nuovi capitoli o nuove unità previsionali di base.
7. Al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo la Giunta regionale, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 40 del 2001, è altresì autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio 2015, le necessarie variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unità previsionali di base e relativi capitoli di spesa, appositamente istituiti.

Note del Redattore:

(come disposto dal comma 5 art. 8 L.R. 21 ottobre 2015, n. 18 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge regionale è elevata, per il solo esercizio 2015, ad euro 30.000.000,00)

(tabella Allegato A sostituita dal comma 1 art. 8 L.R. 21 ottobre 2015, n. 18)

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