LEGGE REGIONALE 30 aprile 2015, n. 3
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2015 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017 (LEGGE FINANZIARIA 2015)(2)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 16
(modificato comma 2 da art. 8 L.R. 21 ottobre 2015, n. 18)
Attuazione degli interventi finanziati dal documento unico di programmazione
1. La Regione contribuisce alla qualificazione dei sistemi territoriali, alla promozione di uno sviluppo competitivo e sostenibile ed al rafforzamento della coesione territoriale mediante l'acquisizione e la realizzazione di interventi di tipo infrastrutturale e strutturale, i cui beneficiari possono essere enti locali e altre pubbliche amministrazioni.
2. Al fine di dare attuazione agli interventi di cui agli obiettivi ... previsti nel documento unico di programmazione (DUP), la Regione è autorizzata a stanziare apposite risorse destinate ad interventi di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale individua, con propri atti, specifiche modalità e criteri per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2.
4. Per l'attuazione degli interventi finanziati dal DUP, per l'esercizio 2015 è autorizzato il rifinanziamento dei seguenti interventi a valere sui capitoli, U.P.B. e importi di seguito indicati:
U.P.B. | capitoli | importi in euro |
1 2 1 3 1510 | U03939 | 350.000,00 |
1 2 2 3 3100 | U03451 | 63.454,05 |
1 2 2 3 3100 | U03453 | 91.000,00 |
1 3 3 3 10010 | U25798 | 915.852,08 |
1 4 1 3 12630 | U30634 | 2.615.676,52 |
1 4 1 3 12630 | U30638 | 200.000,00 |
1 4 2 3 14000 | U35310 | 105.788,81 |
1 4 3 3 16010 | U43282 | 368.666,25 |
1 4 3 3 16200 | U45186 | 160.000,00 |
1 4 3 3 16654 | U46136 | 2.430.279,75 |
1 6 5 3 27520 | U70715 | 2.102.773,32 |
1 6 6 3 28500 | U78707 | 1.275.000,00 |
5. Per il finanziamento degli interventi la Regione è altresì autorizzata, per l'esercizio 2015, a utilizzare le risorse a tale scopo specifico accantonate nell'ambito del fondo speciale, afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29150, capitolo U86500, "fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese d'investimento", elenco n. 5.
6. Per l'utilizzo dei fondi di cui al comma 5, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio finanziario 2015, le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa nella parte spesa del bilancio regionale, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 40 del 2001. Tali provvedimenti di variazione possono disporre contestualmente l'istituzione di nuovi capitoli o nuove unità previsionali di base.
7. Al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo la Giunta regionale, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 40 del 2001, è altresì autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio 2015, le necessarie variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unità previsionali di base e relativi capitoli di spesa, appositamente istituiti.
Note del Redattore:
(come disposto dal comma 5 art. 8 L.R. 21 ottobre 2015, n. 18 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della presente legge regionale è elevata, per il solo esercizio 2015, ad euro 30.000.000,00)
(tabella Allegato A sostituita dal comma 1 art. 8 L.R. 21 ottobre 2015, n. 18)