LEGGE REGIONALE 27 maggio 2015, n. 5
DIRITTI DI CITTADINANZA E POLITICHE DI COESIONE GLOBALE TRAMITE LA VALORIZZAZIONE DELLE RELAZIONI TRA GLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 24 APRILE 2006, N. 3 (INTERVENTI A FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO) (1)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 117 del 27 maggio 2015
Art. 20
Clausola valutativa
1. Con cadenza triennale, contestualmente all'approvazione del piano triennale di cui all'articolo 17, il Presidente della Consulta presenta alla commissione assembleare competente una relazione contenente informazioni documentate sui seguenti aspetti:
a) stato di attuazione degli interventi previsti agli articoli 11, 12, 13 e 14, anche in termini di risorse impiegate e destinatari raggiunti;
b) stato di attuazione degli interventi per sostenere l'associazionismo che opera a favore degli emiliano-romagnoli all'estero, delle loro famiglie e dei loro discendenti;
c) funzionamento della Consulta ed iniziative dalla stessa promosse evidenziando le eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione.
Note del Redattore:
Dalla data di entrata in vigore dell'art. 40 L.R. 16 luglio 2015, n. 9, la Commissione regionale di cui alla L.R. 15 luglio 2011, n. 8 assume la denominazione di "Commissione per la parità e per i diritti delle persone" e svolge le funzioni attribuite alla "Commissione assembleare competente" dalla presente legge.