LEGGE REGIONALE 27 maggio 2015, n. 5
PROMOZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE RELAZIONI A FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO
(1)
(Titolo sostituito dall' art. 1 L.R. 15 novembre 2022, n. 15)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 15 novembre 2022, n. 19 L.R. 12 luglio 2023, n. 7Art. 20
(sostituito da art. 15 L.R. 15 novembre 2022, n. 19)
Clausola valutativa
1.
Con cadenza triennale il presidente della Consulta presenta alla Commissione assembleare competente una relazione contenente informazioni sui seguenti aspetti:
a)
stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge e delle attività svolte, anche in termini di risorse impiegate e destinatari raggiunti;
b)
stato di attuazione degli interventi per sostenere l'associazionismo che opera a favore degli emiliano-romagnoli all'estero, delle loro famiglie e dei loro discendenti;
c)
funzionamento della Consulta ed iniziative dalla stessa promosse;
d)
eventuali criticità emerse nel corso dell’attuazione della legge.
Note del Redattore:
Dalla data di entrata in vigore dell' art. 40 L.R. 16 luglio 2015, n. 9, la Commissione regionale di cui alla L.R. 15 luglio 2011, n. 8 assume la denominazione di "Commissione per la parità e per i diritti delle persone" e svolge le funzioni attribuite alla "Commissione assembleare competente" dalla presente legge.