LEGGE REGIONALE 27 maggio 2015, n. 5
PROMOZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE RELAZIONI A FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO
(1)
(Titolo sostituito dall' art. 1 L.R. 15 novembre 2022, n. 15)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 15 novembre 2022, n. 19 L.R. 12 luglio 2023, n. 7Art. 22
Abrogazioni
1.
La
legge regionale n. 3 del 2006 è abrogata, fatti salvi gli effetti transitori di cui all'articolo 21 della presente legge.
2.
Il
regolamento regionale 28 novembre 2006, n. 6 (Disciplina dei compensi e dei rimborsi spettanti al Presidente, ai componenti ed agli invitati della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo) è abrogato.
3.
L'
articolo 45 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 20 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'
articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e del bilancio pluriennale 2007-2009) è abrogato.
Note del Redattore:
Dalla data di entrata in vigore dell' art. 40 L.R. 16 luglio 2015, n. 9, la Commissione regionale di cui alla L.R. 15 luglio 2011, n. 8 assume la denominazione di "Commissione per la parità e per i diritti delle persone" e svolge le funzioni attribuite alla "Commissione assembleare competente" dalla presente legge.