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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 maggio 2015, n. 5

PROMOZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE RELAZIONI A FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO (1)

(Titolo sostituito dall' art. 1 L.R. 15 novembre 2022, n. 15)

Art. 22
Abrogazioni
1. La legge regionale n. 3 del 2006 è abrogata, fatti salvi gli effetti transitori di cui all'articolo 21 della presente legge.
2. Il regolamento regionale 28 novembre 2006, n. 6 (Disciplina dei compensi e dei rimborsi spettanti al Presidente, ai componenti ed agli invitati della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo) è abrogato.
3. L' articolo 45 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 20 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell' articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e del bilancio pluriennale 2007-2009) è abrogato.

Note del Redattore:

Dalla data di entrata in vigore dell' art. 40 L.R. 16 luglio 2015, n. 9, la Commissione regionale di cui alla L.R. 15 luglio 2011, n. 8 assume la denominazione di "Commissione per la parità e per i diritti delle persone" e svolge le funzioni attribuite alla "Commissione assembleare competente" dalla presente legge.

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