LEGGE REGIONALE 27 maggio 2015, n. 5
PROMOZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE RELAZIONI A FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO
(1)
(Titolo sostituito dall' art. 1 L.R. 15 novembre 2022, n. 15)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 15 novembre 2022, n. 19 L.R. 12 luglio 2023, n. 7Art. 2
(sostituite lett. c) ed e) da art. 3, L.R. 15 novembre 2022, n. 19)
Destinatari
1.
Destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono:
a)
gli emiliano-romagnoli, per nascita o per residenza, emigrati all'estero, nonché le loro famiglie ed i loro discendenti. Il periodo di permanenza all'estero, certificato con mezzi idonei, non può essere inferiore a due anni, a meno che non si tratti di rientro forzato a causa di infortunio, malattia professionale invalidante o di eventi socio-politici tali da determinare un pericolo o pregiudizio per la permanenza dei soggetti interessati nei Paesi di emigrazione;
b)
i cittadini italiani ed i loro familiari rimpatriati da non più di due anni, che acquisiscano o riacquisiscano la residenza in un comune della regione;
c)
gli enti locali della Regione, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato che abbiano una sede permanente nel territorio regionale e che operino da almeno tre anni nel settore dell'emigrazione, iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore, di seguito RUNTS, di cui all’
articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);
d)
le associazioni all'estero, e le loro federazioni, che siano costituite in tutto o in parte da emiliano-romagnoli, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 14, comma 2;
e)
organizzazioni e associazioni culturali, sindacali e di categoria, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, consorzi, fondazioni a partecipazione pubblica, centri di formazione, Università, istituti scolastici che abbiano sede in Emilia-Romagna e che, in collaborazione con i soggetti di cui alle lettere c) e d), attuino iniziative per la valorizzazione del ruolo delle comunità emiliano-romagnole all'estero.
Note del Redattore:
Dalla data di entrata in vigore dell' art. 40 L.R. 16 luglio 2015, n. 9, la Commissione regionale di cui alla L.R. 15 luglio 2011, n. 8 assume la denominazione di "Commissione per la parità e per i diritti delle persone" e svolge le funzioni attribuite alla "Commissione assembleare competente" dalla presente legge.