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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 maggio 2015, n. 5

PROMOZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE RELAZIONI A FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO (1)

(Titolo sostituito dall' art. 1 L.R. 15 novembre 2022, n. 15)

Art. 2

(sostituite lett. c) ed e) da art. 3, L.R. 15 novembre 2022, n. 19)

Destinatari
1. Destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono:
a) gli emiliano-romagnoli, per nascita o per residenza, emigrati all'estero, nonché le loro famiglie ed i loro discendenti. Il periodo di permanenza all'estero, certificato con mezzi idonei, non può essere inferiore a due anni, a meno che non si tratti di rientro forzato a causa di infortunio, malattia professionale invalidante o di eventi socio-politici tali da determinare un pericolo o pregiudizio per la permanenza dei soggetti interessati nei Paesi di emigrazione;
b) i cittadini italiani ed i loro familiari rimpatriati da non più di due anni, che acquisiscano o riacquisiscano la residenza in un comune della regione;
c) gli enti locali della Regione, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato che abbiano una sede permanente nel territorio regionale e che operino da almeno tre anni nel settore dell'emigrazione, iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore, di seguito RUNTS, di cui all’ articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Sito esterno (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);
d) le associazioni all'estero, e le loro federazioni, che siano costituite in tutto o in parte da emiliano-romagnoli, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 14, comma 2;
e) organizzazioni e associazioni culturali, sindacali e di categoria, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, consorzi, fondazioni a partecipazione pubblica, centri di formazione, Università, istituti scolastici che abbiano sede in Emilia-Romagna e che, in collaborazione con i soggetti di cui alle lettere c) e d), attuino iniziative per la valorizzazione del ruolo delle comunità emiliano-romagnole all'estero.

Note del Redattore:

Dalla data di entrata in vigore dell' art. 40 L.R. 16 luglio 2015, n. 9, la Commissione regionale di cui alla L.R. 15 luglio 2011, n. 8 assume la denominazione di "Commissione per la parità e per i diritti delle persone" e svolge le funzioni attribuite alla "Commissione assembleare competente" dalla presente legge.

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