LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2016, n. 1
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA" IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2015, N. 13 "RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SULLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI" E DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157 "NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO". ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 6 MARZO 2007, N.3 "DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 2009/147/CE"
BOLLETTINO UFFICIALE n. 50 del 26 febbraio 2016
Art. 33
Modifiche all'articolo 37 della legge regionale n. 8 del 1994
1. All'articolo 37 sono apportate le seguenti modifiche:
b)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. La Regione, sentito l'ATC interessato, su richiesta di associazioni cinofile o venatorie o di un ATC, può autorizzare cacciatori che non hanno la possibilità di farlo nell'ATC di appartenenza ad allenare i cani in ATC diverso, fuori dal periodo di caccia, secondo le norme del calendario venatorio regionale.".