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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2016, n. 1

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA" IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2015, N. 13 "RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SULLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI" E DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157 "NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO". ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 6 MARZO 2007, N.3 "DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 2009/147/CE"

BOLLETTINO UFFICIALE n. 50 del 26 febbraio 2016

Art. 37
1. All'articolo 42 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 la parola
"Provincia"
è sostituita dalla parola
"Regione";
b)
al comma 3 la parola
"Provincia"
è sostituita dalla parola
"Regione"
e le parole
"lett. d)"
sono sostituite dalle parole
"lett. c)";
c)
al comma 4 le parole
"Le Province possono"
sono sostituite dalle parole
"La Regione può"
e le parole
"di prelievo"
sono soppresse.

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