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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2016, n. 1

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA" IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2015, N. 13 "RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SULLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI" E DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157 "NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO". ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 6 MARZO 2007, N.3 "DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 2009/147/CE"

BOLLETTINO UFFICIALE n. 50 del 26 febbraio 2016

Art. 38
1. All'articolo 43 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La Regione autorizza, sentito l'ISPRA, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie, a norma dell'art. 16 della legge statale, nei limiti, con la densità e la collocazione territoriale indicati dal piano faunistico-venatorio regionale, da calcolarsi sulla base della superficie agro-silvo-pastorale come individuata con gli indirizzi di cui all'art. 5, così da garantire una pluralità di utilizzazione faunistico-venatoria del territorio.";
b)
al comma 4 la parola
"Provincia"
è sostituita dalla parola
"Regione";
c)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. La Regione, con il piano faunistico-venatorio regionale, regola la densità, la collocazione e l'estensione massima complessiva delle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie in ogni comprensorio faunistico omogeneo. La Regione, fatte salve le situazioni esistenti, può altresì regolare la distanza tra le aziende e fra queste e le zone di protezione. La Regione può consentire che aziende venatorie limitrofe possano costituirsi in consorzi.";
d)
al comma 6 le parole
"dalla Provincia"
sono sostituite dalle parole
"dalle Province e dalla Città Metropolitana di Bologna nell'ambito delle attività di vigilanza.";
e)
il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Entro il mese di febbraio di ogni anno i titolari dell'autorizzazione di cui al presente articolo presentano alla Regione un programma di gestione faunistico-venatoria redatto in conformità al piano faunistico-venatorio regionale ed una relazione sulle attività svolte per l'incremento della fauna e sugli abbattimenti compiuti nella stagione precedente. Nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto. In caso di avversità atmosferiche, la Regione stabilisce i tempi e le modalità delle immissioni.".

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