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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2016, n. 1

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA" IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2015, N. 13 "RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SULLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI" E DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157 "NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO". ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 6 MARZO 2007, N.3 "DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 2009/147/CE"

BOLLETTINO UFFICIALE n. 50 del 26 febbraio 2016

Art. 5
1. All'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica
"Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria"
è sostituita da
"Piano faunistico-venatorio regionale";
b)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approva il piano faunistico-venatorio regionale di durata quinquennale elaborato con riferimento alla Carta delle vocazioni faunistiche, ai contenuti indicati dall'art. 10, comma 8, della legge statale, nonché alla legge 6 febbraio 2006, n. 66 Sito esterno (Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa) e al piano territoriale regionale.";
c)
al comma 2 le parole
"Gli indirizzi di cui al comma 1 hanno durata quinquennale e sono elaborati con riferimento al programma regionale di sviluppo e al piano territoriale regionale. Essi riguardano in particolare:"
sono sostituite dalle parole
"Il piano faunistico-venatorio regionale riguarda in particolare:";
d)
alla lettera a) del comma 2 sono soppresse le parole
", anche di dimensione interprovinciale";
e)
alla lettera b) del comma 2 le parole
"i criteri per la pianificazione e il coordinamento degli"
sono sostituite con la parola
"gli";
f)
alla lettera c) del comma 2 le parole
"i criteri per la pianificazione e il coordinamento delle attività gestionali di miglioramento ambientale e"
sono sostituite dalla parola
"l'individuazione";
g)
alla lettera d) del comma 2 le parole
"i criteri di massima sulla"
sono sostituite dalla parola
"la";
h) la lettera e) del comma 2 è abrogata;
i)
alla lettera g) del comma 2 la parola
"criteri"
è sostituita dalla parola
"contenuti";
l)
dopo il comma 2 vengono inseriti i seguenti commi:
"2 bis. Il piano faunistico-venatorio regionale costituisce disciplina di riferimento per la predisposizione dei programmi annuali di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia e delle Aziende Venatorie.
2 ter. Il piano faunistico-venatorio regionale approvato è pubblicizzato a cura della Regione per le finalità di cui al comma 3 dell'art. 15 della legge statale e viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione (BURERT).".

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