LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2016, n. 1
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA" IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2015, N. 13 "RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SULLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI" E DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157 "NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO". ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 6 MARZO 2007, N.3 "DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 2009/147/CE"
BOLLETTINO UFFICIALE n. 50 del 26 febbraio 2016
Art. 51
Modifiche all'articolo 58 della legge regionale n. 8 del 1994
1. All'articolo 58 sono apportate le seguenti modifiche:
d)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria, le Province e la Città metropolitana di Bologna si avvalgono delle guardie venatorie di cui all'art. 27 della legge statale. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, lett. a), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), le Province e la Città metropolitana di Bologna provvedono alla nomina a guardia giurata venatoria dei soggetti di cui all'art. 27, comma 1, lett. a) e b), della legge statale. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 9, della legge statale, la nomina a guardia giurata venatoria può essere attribuita ai cittadini che, avendo i requisiti di legge, abbiano superato l'esame di cui al comma 4, diano sicuro affidamento di preparazione tecnica e siano disposti ad offrire la loro opera volontariamente, gratuitamente e nel rispetto dei regolamenti adottati dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna ai sensi dell'art. 59, comma 3bis, della presente legge. La nomina può essere conferita anche a cittadini che siano disposti ad operare volontariamente e gratuitamente per conto delle Province e della Città metropolitana di Bologna, purché abbiano superato l'esame di cui al comma 4 e diano sicuro affidamento di preparazione tecnica. Le Province e la Città metropolitana di Bologna si avvalgono altresì dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), attraverso le convenzioni di cui all'art. 9 della medesima legge, nel rispetto dei regolamenti adottati ai sensi dell'art. 59, comma 3bis, della presente legge.";
e)
dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:
"3 bis. Al fine di assicurare un omogeneo ed efficace svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sull'intero territorio regionale, la Regione definisce annualmente, sentite le Province e la Città metropolitana di Bologna, modalità e parametri per l'esercizio delle suddette attività in funzione della caratterizzazione faunistico-venatoria territoriale.";
f)
in coda al comma 4 si aggiunge il seguente periodo:
"Nella definizione dei percorsi formativi e dei programmi di esame rivolti alle guardie zoofile di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate), nonché ai soggetti di cui ai commi 1, lettera a), e 2 dell'art. 27 della legge statale collocati a riposo, si potrà tenere conto delle competenze specifiche maturate o delle pregresse esperienze professionali.".