LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2016, n. 1
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA" IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2015, N. 13 "RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SULLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI" E DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157 "NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO". ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 6 MARZO 2007, N.3 "DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 2009/147/CE"
BOLLETTINO UFFICIALE n. 50 del 26 febbraio 2016
Art. 56
Modifiche all'articolo 62 bis della legge regionale n. 8 del 1994
1.
Al comma 1 dell'articolo 62 bis dopo le parole
"attività svolte dai cacciatori e"
, sono soppresse le parole "alle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 31,"
e sono inserite le parole "quelli concernenti violazioni a cui è connessa l'applicazione di sanzioni amministrative di cui all'art. 61 ed eventuali sanzioni disciplinari previste dagli statuti degli ATC ai sensi dell'art. 32 bis,".