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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2016, n. 1

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA" IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2015, N. 13 "RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SULLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI" E DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157 "NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO". ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 6 MARZO 2007, N.3 "DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 2009/147/CE"

BOLLETTINO UFFICIALE n. 50 del 26 febbraio 2016

Art. 25
1. All'articolo 32 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera d) del comma 2 le parole
"Provincia territorialmente interessata"
sono sostituite dalla parola
"Regione";
b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. I membri del Consiglio direttivo vengono designati dalle associazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, in base alla rappresentatività sul territorio delle singole associazioni. La Regione, ricevute le designazioni e verificate le eventuali incompatibilità e, per i propri rappresentanti, sentito il Comitato di consultazione di cui all'art. 41 della legge regionale n. 13 del 2015, entro i successivi trenta giorni provvede alla nomina dei componenti il Consiglio direttivo.";
c)
al comma 4 la parola
"Provincia"
è sostituita dalla parola
"Regione".

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