LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2016, n. 1
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA" IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2015, N. 13 "RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SULLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI" E DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157 "NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO". ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 6 MARZO 2007, N.3 "DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 2009/147/CE"
BOLLETTINO UFFICIALE n. 50 del 26 febbraio 2016
Art. 3
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 8 del 1994
1. All'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
prima del comma 1 è inserito il seguente comma:
"01. La Regione, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 ("Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"), esercita le funzioni di programmazione e pianificazione, nonché tutte le funzioni amministrative in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria.";
c) le lettere c) e d) del comma 1 sono soppresse;
d) il comma 2 è abrogato.