LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2016, n. 1
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA" IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2015, N. 13 "RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SULLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI" E DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157 "NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO". ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 6 MARZO 2007, N.3 "DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 2009/147/CE"
BOLLETTINO UFFICIALE n. 50 del 26 febbraio 2016
Art. 48
Modifiche all'articolo 54 della legge regionale n. 8 del 1994
1.
L'articolo 54 è sostituito dal seguente:
"Art. 54
Disciplina dell'esercizio delle deroghe
1. In relazione a quanto stabilito dall'art. 19 bis della legge statale è consentito svolgere attività venatoria, in deroga al divieto di prelievo previsto dalla Direttiva 2009/147/CE, in applicazione dell'art. 9, paragrafo 1, lett. a), della direttiva medesima.
2. Le deroghe sono provvedimenti di carattere eccezionale, di durata non superiore ad un anno, adottati caso per caso ed in base all'accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall'art. 9 della direttiva 2009/147/CE.
3. La Giunta regionale, in coerenza con i criteri della Direttiva 2009/147/CE e previo parere dell'ISPRA, a seguito di una analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni relative alle colture danneggiate da ogni singola specie, all'importo dei danni accertati nell'anno precedente, alla localizzazione dei danni, al periodo di concentrazione dei medesimi e all'esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione o di controllo, autorizza il prelievo venatorio in regime di deroga indicando:
a) le specie che formano oggetto di prelievo;
b) i mezzi di prelievo autorizzati;
c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui il prelievo può essere effettuato;
d) il numero dei capi di ciascuna specie giornalmente e complessivamente prelevabili;
e) i soggetti abilitati al prelievo;
f) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte, e a decidere quali mezzi o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;
g) i controlli che saranno effettuati.".