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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2016, n. 1

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA" IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2015, N. 13 "RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SULLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI" E DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157 "NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO". ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 6 MARZO 2007, N.3 "DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 2009/147/CE"

BOLLETTINO UFFICIALE n. 50 del 26 febbraio 2016

Art. 50
1. All'articolo 56 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole
"dai piani faunistico-venatori delle Province"
sono sostituite dalle parole
"dal piano faunistico-venatorio regionale";
b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il prelievo venatorio degli ungulati, con eccezione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva secondo le indicazioni e previo parere dell'ISPRA. I limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo sono approvati annualmente dalla Regione, su proposta degli organismi direttivi dell'ATC e dei concessionari delle aziende venatorie, attraverso l'adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per AFV, sulla base delle presenze censite in ogni ATC o azienda venatoria regionale. I tempi e le modalità del prelievo sono stabiliti dal calendario venatorio regionale e dalla normativa regionale in materia di gestione faunistico-venatoria degli ungulati.";
c)
al comma 4 la parola
"Provincia"
è sempre sostituita dalla parola
"Regione";
d)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Il prelievo selettivo degli ungulati e la caccia al cinghiale sono praticati da coloro che risultano in possesso di attestato di idoneità tecnica, previa partecipazione agli specifici corsi di formazione e aggiornamento ed esami finali di cui al regolamento regionale, concernente la gestione degli ungulati e caccia al cinghiale in Emilia-Romagna. I corsi di formazione e aggiornamento possono essere svolti, oltreché dalla Regione, anche dalle associazioni venatorie, di protezione ambientale, dalle organizzazioni professionali agricole, o da altri soggetti pubblici o privati in possesso di specifica esperienza in materia.";
e)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Gli organismi direttivi degli ATC, avvalendosi delle Commissioni previste dal regolamento regionale sulla gestione degli ungulati e caccia al cinghiale, predispongono i documenti per la programmazione delle uscite per i prelievi di selezione e per il calendario delle battute al cinghiale nelle zone di caccia previste autorizzati dalla Regione.";
f)
al comma 8 le parole
"Provincia e, qualora occorra in base alle disposizioni vigenti, l'autorizzazione dell'ente territoriale competente"
sono sostituite dalle seguenti parole:
"Regione. Tali strutture sono compatibili con la destinazione di territorio rurale, di cui al Capo IV dell'Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000, anche qualora la loro installazione non sia prevista nei vigenti strumenti urbanistici comunali. Ai fini edilizi, tali manufatti (altane), sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 52, commi dal 13 ter al 13 sexies come integrati dalla lettera e) comma 1 dell'art. 47.".

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