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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 03 marzo 2016, n. 2

NORME REGIONALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEGLI ESERCIZI FARMACEUTICI E DI PRENOTAZIONI DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI

Art. 21
Disposizioni finali
1. La Regione può emanare linee guida per garantire l'uniforme applicazione della presente legge sul territorio regionale, anche attraverso la definizione di modulistica unica regionale, nonché per definire le attività di vigilanza non ricomprese nell'articolo 16 e la concessione di deroghe temporali.
2. La Giunta regionale individua, acquisito il parere della Commissione assembleare competente, i criteri e le modalità per sostenere le farmacie rurali con contributi il cui importo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate con la legge di bilancio. All'erogazione dei contributi si provvede attraverso le Aziende Usl che curano altresì la relativa istruttoria.

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