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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 03 marzo 2016, n. 3

MEMORIA DEL NOVECENTO. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLA STORIA DEL NOVECENTO IN EMILIA-ROMAGNA. PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELL’EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH.

(titolo sostituito da art. 3 l.r. 16 aprile 2021, n. 3)

Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Princìpi
1. La Regione Emilia-Romagna, in adesione ai princìpi costituzionali e ai valori fondativi dell'Unione europea, in attuazione della propria carta statutaria e in armonia con le leggi statali, riconosce la memoria e il ricordo dei fatti determinanti per l'assetto e lo sviluppo democratico della Repubblica Italiana che hanno segnato la storia nazionale e locale nel corso del Novecento, quale elemento di rilevante valore sociale, educativo e formativo della comunità regionale, per la sua coesione sociale e la creazione di una memoria collettiva e di un'identità comune nazionale ed europea.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini degli interventi di cui alla presente legge si intendono:
a) per "memoria": il processo di elaborazione socio-culturale che consente il recepimento e la rievocazione degli avvenimenti del passato, attraverso operazioni di raccolta e conservazione del patrimonio, attività divulgative e didattico-formative, iniziative culturali mirate a mantenere viva la conoscenza dei fatti accaduti nel territorio regionale e degli uomini e delle donne emiliano-romagnoli rilevanti per la storia del Novecento, con particolare riferimento al primo e al secondo conflitto mondiale, alle grandi trasformazioni sociali, all'emigrazione emiliano-romagnola nel mondo, al colonialismo, alla nascita dei grandi partiti popolari, all'avvento e alla caduta della dittatura fascista, all'antifascismo, alle deportazioni nei campi di concentramento fascisti e nazisti, nei campi di sterminio nazisti e a quelle seguite, in generale, alle persecuzioni politiche verificatesi nel corso del ventesimo secolo, alla resistenza e alla liberazione, alle vittime delle foibe, all'esodo giuliano-dalmata-istriano e alla più complessa vicenda del confine orientale, prima e dopo il secondo conflitto mondiale, alla violenza che ha accompagnato alcuni passaggi politici cruciali del secolo scorso, alla ricostruzione post-bellica e alla nascita della Repubblica, attraverso il referendum istituzionale, alla discussione e approvazione della Costituzione, all'avvio di percorsi d'integrazione europea, ai totalitarismi, agli eccidi di tutte le matrici politiche, al terrorismo e alle stragi;
b) per "storia": la ricostruzione storiografica e scientifica, con il conforto della ricerca storica basata sulle fonti documentali dei fatti e avvenimenti richiamati alla lettera a);
c) per "luogo della memoria": uno spazio nel quale siano presenti segni visibili ed elementi materiali o simbolici riconosciuti dalla comunità regionale come importanti per la definizione dei profili civili, valoriali e culturali nel tempo presente.
Art. 3
Finalità
1. La Regione, con la presente legge, promuove e sostiene attività di conservazione e servizio al pubblico, ricerca e divulgazione, didattica e formazione mirate a mantenere viva, rinnovare, approfondire e divulgare la memoria degli avvenimenti, delle persone e dei luoghi, dei processi storici e delle transizioni, affinché dalla storia si possano trarre insegnamenti per le generazioni attuali e future e sviluppare cittadinanza attiva e senso civico.
2. In tale ambito la Regione in particolare promuove:
a) la valorizzazione e la fruibilità del patrimonio storico, culturale e politico dell'antifascismo e della resistenza, che riconosce come valori fondamentali dell'ordinamento costituzionale dello Stato e statutario della Regione;
b) la memoria degli uomini e delle donne che, con il valore eccezionale del loro operato, si sono opposti in Emilia-Romagna a ogni tentativo di genocidio e crimine contro l'umanità e hanno contribuito in modo rilevante alla difesa della libertà e dei diritti, alla tutela della vita umana e al bene della comunità;
c) la conoscenza, l'analisi critica e la riflessione, con particolare attenzione alle giovani generazioni, sui fatti accaduti nel corso del Novecento nei luoghi italiani ed europei di deportazione e sterminio di massa e sulle cause che provocarono tali eventi;
d) la conoscenza, l'analisi critica e la comprensione degli eventi accaduti nel territorio regionale durante le fasi che hanno preceduto e accompagnato i due conflitti mondiali;
e) la conoscenza, l'analisi critica, la comprensione e la riflessione sui tragici eventi di stragismo e violenza politica che hanno segnato la storia del territorio regionale;
f) la conoscenza, l'analisi critica e la riflessione sui grandi movimenti politici, sociali e di emancipazione dei lavoratori e delle lavoratrici che hanno caratterizzato la storia dell'Emilia-Romagna e contribuito allo sviluppo e alla coesione della comunità regionale, anche con riferimento all'esperienza delle amministrazioni locali e del governo del territorio;
g) la conoscenza, l'analisi critica e la riflessione sui processi di transizione dai totalitarismi alle democrazie e sui processi di globalizzazione ancora in corso;
h) la conoscenza, la memoria e la divulgazione di ciò che le donne hanno compiuto e rappresentato nella storia del Novecento e dei processi di emancipazione che le hanno viste protagoniste;
i) la riflessione pubblica sull'importanza della memoria collettiva, nel rifiuto del negazionismo storico, quale pratica di cittadinanza attiva per preservare valori fondamentali quali la libertà, la democrazia, il rispetto dei diritti umani su cui si è costruito il processo d'integrazione europea e per promuovere il dialogo nella società multiculturale.

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