LEGGE REGIONALE 03 marzo 2016, n. 3
MEMORIA DEL NOVECENTO. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLA STORIA DEL NOVECENTO IN EMILIA-ROMAGNA. PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELL’EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH.
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 16 aprile 2021, n. 3 L.R. 27 ottobre 2022, n. 16 L.R. 27 dicembre 2022, n. 23(titolo sostituito da art. 3 l.r. 16 aprile 2021, n. 3)
Capo III
Disposizioni finali
Art. 6
Clausola valutativa
1.
L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta trasmette alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a)
quali interventi sono stati attuati per la promozione e il sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna con particolare riguardo:
1)
agli interventi per lo studio, la ricerca, la raccolta di testimonianze, in ogni forma e linguaggio, e la loro diffusione;
2)
agli interventi finalizzati alla conservazione, al restauro, alla valorizzazione dei luoghi della memoria, di beni immobili, materiali e documenti nonché al loro censimento e mappatura;
b)
l'ammontare delle risorse stanziate ed erogate in relazione alle varie tipologie degli interventi previsti dalla legge, con indicazione dei soggetti pubblici e privati beneficiari e dei risultati derivati;
c)
le eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della legge.
2.
Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
Art. 7
Abrogazioni
1.
Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a)
la
legge regionale 31 gennaio 1977, n. 7(Tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e politico dell'antifascismo);
b)
la
legge regionale 24 maggio 1982, n. 25(Programma di studi e ricerche sul terrorismo e la violenza politica);
c)
la
legge regionale 21 febbraio 1990, n. 13(Istituzione del "Centro residenziale Cà Malanca" di studi ed iniziative sulla lotta di liberazione in Emilia-Romagna);
d)
la
legge regionale 20 maggio 1994, n. 23(Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione, quale socio fondatore, della Fondazione "Museo-Monumento al Deportato" per lo studio e la documentazione sulla deportazione nei campi di sterminio da tutti i Paesi occupati dai nazisti);
e)
la
legge regionale 29 ottobre 2008, n. 18(Memoria e responsabilità - Promozione e sostegno di iniziative per la memoria dei Giusti).
2.
L'abrogazione di cui al comma 1, lettera c) decorre dall'1 gennaio 2017.
Art. 8
Disposizioni finanziarie
1.
Per gli esercizi finanziari 2016 e 2017 agli oneri derivanti dalla presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione all'interno della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali" - U.P.B. 1.6.5.2.27100 - di appositi capitoli di spesa nel bilancio regionale, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito della Missione 20 "Fondi e accantonamenti" a fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo 86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione-spese correnti", voce n. 17 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017.
2.
Per gli esercizi successivi al 2017 la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'
articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40(Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle
L.R. 6 luglio 1977, n. 31
e L.R. 27 marzo 1972, n. 4) e dell'
articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42).
Art. 9
Modifiche alla
legge regionale n. 47 del 1982
1.
L'
articolo 2 della legge regionale 20 ottobre 1982, n. 47(Istituzione del Comitato regionale per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto), è sostituito dal seguente:
"Art. 2
1.
Sono organi del Comitato l'Assemblea, il Consiglio direttivo, il Presidente.
2.
Partecipano di diritto all'Assemblea del Comitato:
a)
la Regione Emilia-Romagna;
b)
il Comune di Marzabotto;
c)
il Comune di Grizzana;
d)
il Comune di Monzuno;
e)
la Città Metropolitana di Bologna.
3.
L'Assemblea approva lo Statuto, garantendo la presenza di rappresentanti dei familiari dei caduti, di superstiti del massacro, di associazioni della resistenza, combattentistiche e culturali, di organizzazioni sindacali.
4.
L'Assemblea nomina altresì il Consiglio direttivo e il Presidente.".