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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 25 marzo 2016, n. 4

ORDINAMENTO TURISTICO REGIONALE - SISTEMA ORGANIZZATIVO E POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA VALORIZZAZIONE E PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 1998, N. 7 (ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA)

Art. 7

(modificata lett. b) comma 3 da art. 19 L.R. 27 dicembre 2017, n. 25, poi modificato comma 3 da art. 9 L.R. 29 luglio 2021, n. 8, infine sostituito comma 2 ed abrogato comma 3 da art. 4 L.R. 28 luglio 2022, n.9)

Sistema dei finanziamenti
1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività turistiche, la Regione provvede al finanziamento di programmi, progetti, iniziative di promo-commercializzazione d'interesse regionale, nonché di programmi, progetti, iniziative di promozione d'interesse locale.
2. La Regione provvede:
a) all'attuazione dei progetti di marketing e di digitalizzazione della promozione turistica, in particolare per i mercati internazionali, e dei progetti tematici trasversali di cui all'articolo 10, comma 4, da parte di APT Servizi;
b) al finanziamento dei Programmi di attività delle Destinazioni Turistiche e del Territorio Turistico Bologna-Modena di cui all’articolo 6;
c) al finanziamento delle iniziative di promo-commercializzazione turistica realizzate dalle imprese, in forma singola o associata, aventi i requisiti fissati dalla Giunta regionale;
d) alle spese dei comuni, delle loro unioni, delle Destinazioni turistiche, del Territorio Turistico Bologna-Modena tenuto conto di quanto previsto al successivo articolo 12 bis, inseriti nella rete digitale integrata di servizi d'informazione turistica d'interesse regionale di cui all'articolo 13.
3. abrogato.
4. La Regione stabilisce annualmente la quota di risorse che può utilizzare per il finanziamento di progetti speciali o d'iniziative di carattere straordinario, ovvero di nuove iniziative ritenute meritevoli dell'intervento regionale.

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