LEGGE REGIONALE 25 marzo 2016, n. 4
ORDINAMENTO TURISTICO REGIONALE - SISTEMA ORGANIZZATIVO E POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA VALORIZZAZIONE E PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA. ABROGAZIONE DELLA
LEGGE REGIONALE 4 MARZO 1998, N. 7 (ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA)
Art. 9
(sostituiti lettera f) comma 1 e comma 2 da art. 5 L.R. 28 luglio 2022, n. 9)
Composizione della Cabina di regia
1.
La Cabina di regia è composta:
a)
dall'Assessore regionale competente in materia di turismo, quale rappresentante della Regione, con funzioni di presidente;
b)
dall'Assessore regionale competente in materia di trasporti;
c)
dall'Assessore regionale competente in materia di agricoltura;
d)
dall'Assessore regionale competente in materia di cultura;
e)
da rappresentanti degli Enti locali (Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e Unioni di Comuni);
f)
da rappresentanti delle Destinazioni Turistiche e del Territorio Turistico Bologna-Modena
g)
da rappresentanti del sistema delle Camere di commercio;
h)
da rappresentanti del sistema dell'imprenditoria turistica;
i)
da un rappresentante dei GAL;
l)
da un rappresentante degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità.
2.
La Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione assembleare, stabilisce la composizione, le modalità di funzionamento della Cabina di regia e, in particolare, le procedure, i criteri, le modalità di designazione dei membri della Cabina di regia, nonché il numero dei rappresentanti previsti dal comma 1, lettere e), f), g) e h).
3.
La partecipazione dei membri della Cabina di regia non comporta la corresponsione di compensi o rimborsi spese a carico della Regione.