LEGGE REGIONALE 25 marzo 2016, n. 5
NORME PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DELLE PRO LOCO. ABROGAZIONE
DELLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1981, N. 27 (ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI "PRO-LOCO")
Art. 4
(prima sostituito comma 1 da art. 14 L.R. 14 giugno 2024, n. 7, in seguito abrogato comma 1 e modificato comma 2 da art. 4 L.R. 31 marzo 2025, n. 2)
Iscrizione al Registro dell'associazionismo di promozione sociale
1.
abrogato
2.
L'iscrizione alla sezione
, di cui all’articolo 46, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 117 del 2017, del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), previsto dall'articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 2017costituisce condizione indispensabile per:
a)
partecipare alla designazione del rappresentante delle Associazioni turistiche Pro Loco, nei casi stabiliti dalla legge;
b)
accedere ai contributi previsti dall'articolo 7;
c)
gestire uffici per l'informazione e l'accoglienza dei turisti, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la gestione del servizio;
d)
stipulare le convenzioni di cui all'articolo 6.