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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 25 marzo 2016, n. 5

NORME PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DELLE PRO LOCO. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1981, N. 27 (ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI "PRO-LOCO")

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 maggio 2016, n. 9

Art. 6
Convenzioni
1. I Comuni e le Unioni di Comuni possono consultare le Pro Loco nella redazione dei programmi e dei progetti turistici locali e stipulare con esse convenzioni, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 34 del 2002, che definiscano i criteri e le modalità:
a) di organizzazione o della gestione di eventi turistici locali;
b) di gestione degli uffici per l'informazione e l'accoglienza dei turisti;
c) di gestione delle attività di promozione sociale verso soggetti terzi;
d) per l'utilizzo a titolo gratuito di locali ed attrezzature del Comune, secondo quanto stabilito dall'articolo 8 della legge regionale n. 34 del 2002.
2. Al fine di uniformare le caratteristiche ed i contenuti delle convenzioni di cui al comma 1, le strutture associative delle Pro Loco di cui all'articolo 5, in accordo fra loro, possono predisporre un modello di convenzione da sottoporre ai Comuni interessati, i quali potranno modificarlo adattandolo alle esigenze territoriali.
3. Nel caso che, su uno stesso territorio, si costituisca più di una Pro Loco, il Comune o l'Unione di Comuni, attraverso una valutazione comparativa delle loro caratteristiche, determina di volta in volta quali Pro Loco siano più idonee a svolgere le attività di pubblico interesse.

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