LEGGE REGIONALE 25 marzo 2016, n. 5
NORME PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DELLE PRO LOCO. ABROGAZIONE
DELLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1981, N. 27 (ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI "PRO-LOCO")
Art. 6
(modificato comma 1 da art. 15 L.R. 14 giugno 2024, n. 7)
Convenzioni
1.
I Comuni e le Unioni di Comuni possono consultare le Pro Loco nella redazione dei programmi e dei progetti turistici locali e stipulare con esse convenzioni, ai sensi
dell’
articolo 20 della legge regionale 13 aprile 2023, n. 3 (Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva)
, che definiscano i criteri e le modalità:
a)
di organizzazione o della gestione di eventi turistici locali;
b)
di gestione degli uffici per l'informazione e l'accoglienza dei turisti;
c)
di gestione delle attività di promozione sociale verso soggetti terzi;
d)
per l'utilizzo a titolo gratuito di locali ed attrezzature del Comune, secondo quanto stabilito
dagli
articoli 22 e
27 della legge regionale n. 3 del 2023.
2.
Al fine di uniformare le caratteristiche ed i contenuti delle convenzioni di cui al comma 1, le strutture associative delle Pro Loco di cui all'articolo 5, in accordo fra loro, possono predisporre un modello di convenzione da sottoporre ai Comuni interessati, i quali potranno modificarlo adattandolo alle esigenze territoriali.
3.
Nel caso che, su uno stesso territorio, si costituisca più di una Pro Loco, il Comune o l'Unione di Comuni, attraverso una valutazione comparativa delle loro caratteristiche, determina di volta in volta quali Pro Loco siano più idonee a svolgere le attività di pubblico interesse.