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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 maggio 2016, n. 9

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2016

BOLLETTINO UFFICIALE n. 158 del 30 maggio 2016

Titolo I
OGGETTO DELLA LEGGE REGIONALE
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La presente legge, in coerenza con la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale) detta norme volte al recepimento:
a) delle direttive comunitarie in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose e del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 Sito esterno (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose) e di altre previsioni europee in materia ambientale;
b) della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
c) della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia;
d) della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.
2. Essa detta inoltre, in coerenza con i principi dell'ordinamento europeo, ulteriori disposizioni di semplificazione e modifica in materia ambientale e in materia di artigianato e sviluppo della cooperazione mutualistica.
3. Le disposizioni di riforma di cui al comma 1 sono finalizzate, in particolare, all'attuazione:
a) della direttiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio, e del decreto legislativo n. 105 del 2015 Sito esterno;
b) dell'articolo 199 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Sito esterno (Norme in materia ambientale) di attuazione della direttiva 2008/98/CE;
c) del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 Sito esterno (Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE).
Titolo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE
Capo I
Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2010 in materia di artigianato
Art. 37
1.
Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 1 (Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato) le parole
"come definite nel Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)"
sono sostituite dalle seguenti:
"come definite dall'allegato 1 del Regolamento (UE) della Commissione del 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato)".
2.
Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2010 è sostituito dal seguente:
"5. L'Albo regionale delle imprese artigiane è tenuto presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito Camere di Commercio) territorialmente competenti.".
Art. 38
1.
Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2010 sono soppresse le parole
"ed alla sezione territoriale della Commissione regionale per l'artigianato, di cui all'articolo 5,".
2. I commi 7 e 8 dell'articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2010 sono abrogati.
Art. 39
Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge regionale n. 1 del 2010
1.
Dopo l'articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2010 è inserito il seguente:
"Art. 3 bis
Funzioni delle Camere di Commercio
1. In attuazione dell'articolo 9-bis del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 Sito esterno (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 Sito esterno, sono delegate alle Camere di Commercio le funzioni amministrative di verifica e controllo sulla sussistenza dei requisiti ai fini dell'iscrizione, modificazione e cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane, da esercitarsi secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. Successivamente al ricevimento della comunicazione unica di cui all'articolo 3, comma 1, le Camere di Commercio, in sede di controllo, accertano la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione, modificazione e cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane, sulla base delle notizie fornite dai soggetti o dagli enti interessati.
3. Le Camere di Commercio territorialmente competenti, in caso di riscontrata carenza o modificazione dei requisiti di legge per l'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane, d'ufficio oppure su segnalazione di altre amministrazioni, attivano la procedura di accertamento e controllo, comunicando alle imprese interessate l'avvio del procedimento, affinché presentino le proprie deduzioni o gli elementi integrativi per conformarsi ai requisiti di legge entro il termine alle stesse assegnato, comunque non inferiore a dieci giorni. Le Camere di Commercio, esperiti gli accertamenti, anche avvalendosi della collaborazione dei Comuni territorialmente competenti, decidono in merito e comunicano, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione unica o dal ricevimento della segnalazione di altri enti interessati, i propri provvedimenti all'impresa, nonché agli enti che hanno richiesto l'accertamento.
4. Il decorso del termine della decisione sui requisiti di impresa artigiana, di cui al comma 3, può essere sospeso per non più di trenta giorni al fine di garantire eventuali integrazioni della documentazione presentata e consentire i necessari accertamenti d'ufficio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli interessati.
5. Le Camere di Commercio procedono all'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane delle imprese, dei consorzi, delle società consortili o dei soggetti che, pur essendo in possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione, non hanno provveduto alla prescritta comunicazione, applicando le procedure di cui comma 3.
6. Le Camere di Commercio garantiscono l'uniforme applicazione della normativa, attraverso opportune forme di coordinamento, anche attivando la procedura di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b).".
Art. 40
1.
Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2010 è sostituito dal seguente:
"2. La Commissione regionale per l'artigianato è composta di undici membri:
a) nove membri di comprovata esperienza nel settore dell'artigianato, designati in rappresentanza delle organizzazioni artigiane risultanti più rappresentative secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale;
b) un rappresentante designato da Unioncamere Emilia-Romagna;
c) un rappresentante della Regione, esperto in materia di artigianato, nominato dalla Giunta regionale.".
2.
Il comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2010 è sostituito dal seguente:
"7. Ai componenti della Commissione regionale per l'artigianato non spettano emolumenti.".
3. I commi 8 e 9 dell'articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2010 sono abrogati.
Art. 41
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) formula pareri non vincolanti sulle principali questioni di carattere generale sottoposte dal Servizio competente in materia di artigianato;".
b) le lettere d) ed f) sono abrogate.
2.
Al comma 2 dell'articolo 6 le parole
"Servizio Artigianato"
sono sostituite dalle seguenti:
"Servizio competente in materia di artigianato".
Art. 42
1.
L'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2010 è sostituito dal seguente:
"Art. 7
Funzioni della Regione
1. Contro i provvedimenti delle Camere di Commercio in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane, è ammesso ricorso da presentare al Servizio regionale competente in materia di artigianato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 3, da parte dell'impresa interessata oltreché da parte degli enti e dalle amministrazioni pubbliche che, avendo riscontrato l'inesistenza o la sussistenza dei requisiti, abbiano richiesto l'accertamento alla Camera di Commercio.
2. Le decisioni del Servizio regionale, adottate e motivate sulla base delle risultanze dell'istruttoria, sono comunicate all'impresa interessata e agli altri soggetti di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso. Le decisioni sui ricorsi sono altresì trasmesse alla Camera di Commercio che ha emanato l'atto impugnato anche ai fini dell'inserimento nel fascicolo informatico dell'impresa.
3. Il Servizio regionale competente in materia di artigianato inoltre:
a) svolge, ove ritenuto necessario per la definizione delle decisioni in merito ai ricorsi di cui al comma 1, sopralluoghi e accertamenti d'ufficio, anche avvalendosi dei Comuni, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti personali e professionali delle imprese artigiane, nonché sui requisiti tecnici e professionali richiesti dalle normative di settore per particolari categorie di imprese artigiane;
b) richiede alla Commissione regionale per l'artigianato pareri non vincolanti sulle questioni di carattere generale in materia di requisiti delle imprese artigiane, anche su richiesta delle Camere di Commercio, al fine di garantire l'uniformità e la coerenza interpretativa;
c) attribuisce la qualifica di impresa artigiana svolgente lavorazioni artistiche tradizionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288 Sito esterno (Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura) e ne dà comunicazione alla Camera di Commercio competente territorialmente, anche ai fini dell'inserimento nel fascicolo informatico dell'impresa.".
Art. 43
Disposizioni transitorie e di prima applicazione
1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione Emilia-Romagna stipula apposita convenzione con le Camere di Commercio al fine dell'applicazione della delega di funzioni di cui all'articolo 3 bis, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2010. In mancanza di detta convenzione, continuano ad applicarsi per i procedimenti di iscrizione, modificazione o cancellazione all'Albo regionale delle imprese artigiane le disposizioni di cui alla legge regionale n. 1 del 2010 nel testo previgente alle modifiche di cui alla presente legge, fatte salve le disposizioni relative alle sezioni provinciali della Commissione regionale per l'artigianato.
2. In sede di prima applicazione e fino all'emanazione della deliberazione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 1 del 2010 i nove membri ivi previsti, di comprovata esperienza nel settore dell'artigianato, sono designati, uno per la Città metropolitana di Bologna e uno per ciascuna Provincia, dalle organizzazioni artigiane risultanti più rappresentative con riferimento agli esiti delle nomine dei Consigli delle Camere di Commercio.
Capo II
Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2006 in materia di cooperazione mutualistica
Art. 44
1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 6 giugno 2006, n. 6 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione mutualistica in Emilia-Romagna) è abrogato.
Art. 45
1.
Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 6 del 2006 è sostituito dal seguente:
"2. Ai fini di quanto stabilito al comma 1, la Regione promuove la realizzazione di "Programmi integrati di sviluppo e promozione cooperativa". Tali programmi possono essere costituiti da una pluralità di iniziative, prevedere anche la partecipazione eventuale di Enti locali, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, Università, Fondazioni bancarie, altri enti. Essi hanno durata di norma biennale e ricevono il cofinanziamento della Regione ai progetti presentati, sulla base dei criteri e modalità indicati al comma 3.".
2. Il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale n. 6 del 2006 è abrogato.
Titolo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE, CURA E CONTROLLO DEL TABAGISMO. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 2007
Art. 46
1.
Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 17 (Disposizioni in materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo) è sostituito dal seguente:
"4 La Conferenza territoriale sociale e sanitaria, di cui all'articolo 60 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), promuove la definizione di accordi per l'attuazione degli interventi realizzati dalle Aziende sanitarie regionali, dagli Enti locali e dagli altri soggetti pubblici e privati, in applicazione del piano di intervento di cui al comma 2 del presente articolo.".
Art. 47
1.
Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 17 del 2007 è sostituito dal seguente:
"1. Ferma restando l'estensione del divieto di fumare nelle aree all'aperto e alle pertinenze esterne specificatamente individuate dall'articolo 51, comma 1-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 Sito esterno (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), al fine di tutelare l'igiene ed il decoro dei luoghi adibiti all'erogazione delle prestazioni sanitarie e per garantire la tutela della salute dei pazienti che ad esse accedono, il divieto di fumare si applica in tutte le strutture sanitarie ed anche nelle aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi ed ai percorsi sanitari, appositamente individuate dai responsabili delle strutture stesse e opportunamente segnalate. Per favorire il rispetto rigoroso del divieto, le Aziende sanitarie realizzano adeguate iniziative informative e formative, affinché il personale sia sensibilizzato a svolgere il ruolo di promotore della salute nei confronti del cittadino utente.".
2.
Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 17 del 2007 le parole
"l'opportunità di rendere libere dal fumo anche le aree aperte di pertinenza delle scuole stesse."
sono sostituite dalle seguenti:
"l'obbligatorietà di rendere libere dal fumo anche le aree aperte di pertinenza delle scuole stesse. Per le medesime finalità e per prevenire tra i giovani l'esposizione al fumo passivo, la Regione promuove la tutela della salute dei minori attraverso azioni rivolte alle autorità locali territorialmente competenti per sensibilizzare gli adulti a non fumare anche nelle aree aperte frequentate da bambini e giovani, in particolare nei parchi e nelle aree gioco per bambini.".
Art. 48
1.
Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 17 del 2007 è sostituito dal seguente:
"2. Nei luoghi di lavoro pubblici e privati i datori di lavoro, come definiti nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Sito esterno (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 Sito esterno, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), oltre ai compiti di cui al comma 1 del presente articolo, devono:
a) fornire un'adeguata informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal fumo attivo e passivo, sulle misure di prevenzione del tabagismo adottate nel luogo di lavoro e sulle modalità efficaci per smettere di fumare, avvalendosi del medico competente e del servizio di prevenzione e protezione, ove previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008 Sito esterno;
b) consultare preventivamente e tempestivamente i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ove previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008 Sito esterno, in merito alle misure da adottare per l'applicazione della presente legge.".
Art. 49
1.
Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 17 del 2007 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di mancato pagamento della sanzione, l'autorità competente a ricevere il rapporto, ad emanare l'ordinanza-ingiunzione e ad irrogare le sanzioni è l'Azienda Unità sanitaria locale del luogo nel quale sono avvenute le violazioni delle disposizioni previste dalla presente legge.".
2.
Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 17 del 2007 le parole
"ai sensi dell'articolo 18, comma 2"
sono sostituite dalle seguenti:
"ai sensi dell'articolo 5, comma 4 bis,";
3.
Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 17 del 2007 è inserito il seguente:
"4 bis. In coerenza con le disposizioni previste al comma 2, per le fattispecie di cui all'articolo 51, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 3 del 2003 Sito esterno, qualora le infrazioni siano accertate dagli organi di polizia locale o dal personale delle Aziende Unità sanitarie locali, si applica la disciplina sul pagamento delle sanzioni e sulla devoluzione dei proventi di cui ai commi 3 e 4. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 Sito esterno (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 Sito esterno, sul divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche, nonché le disposizioni sulla devoluzione dei proventi delle relative sanzioni amministrative di cui al comma 4 del medesimo articolo.".
Titolo V
ULTERIORI DISPOSIZIONI
Art. 50
1.
Al comma 5 dell'articolo 8 bis della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere) le parole:
", considerando prioritariamente gli interventi di cui agli articoli 22, 23 e 24"
sono soppresse.
Art. 51
1. All'articolo 6 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università) sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
le parole
"dell'articolo 5"
sono sostituite dalle seguenti:
"degli articoli 4 e 5".
b)
le parole
"dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4)"
sono sostituite dalle seguenti:
"dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno)".
Art. 52
1.
Al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)) sono soppresse le parole:
"dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4) nonché".
Art. 53
1.
Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 5 (Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco. Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1981, n. 27 (Istituzione dell'albo regionale delle associazioni "Pro-Loco")) sono soppresse le parole
"dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4) e".
Art. 54
Sistema di alternanza scuola-lavoro
1. Nella Regione Emilia-Romagna la Giunta regionale definisce con propri atti il sistema di alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 43, comma 8, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n 81 Sito esterno (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 Sito esterno) a partire dai percorsi di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 Sito esterno (Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della L. 28 marzo 2003, n. 53 Sito esterno) per il sistema di istruzione e dai percorsi di cui alla legge regionale 30 giugno 2011, n. 5 (Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale) per il sistema di istruzione e formazione professionale.
2. I giovani assolvono l'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione nei suddetti percorsi in forza della disciplina adottata dalla Regione ai sensi del comma 1. L'apprendistato di primo livello a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali è svolto secondo le modalità previste dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

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