LEGGE REGIONALE 30 maggio 2016, n. 9
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2016
Art. 47
Modifiche all'
articolo 3 della legge regionale n. 17 del 2007
1.
Il comma 1 dell'
articolo 3 della legge regionale n. 17 del 2007 è sostituito dal seguente:
"1.
Ferma restando l'estensione del divieto di fumare nelle aree all'aperto e alle pertinenze esterne specificatamente individuate dall'
articolo 51, comma 1-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), al fine di tutelare l'igiene ed il decoro dei luoghi adibiti all'erogazione delle prestazioni sanitarie e per garantire la tutela della salute dei pazienti che ad esse accedono, il divieto di fumare si applica in tutte le strutture sanitarie ed anche nelle aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi ed ai percorsi sanitari, appositamente individuate dai responsabili delle strutture stesse e opportunamente segnalate. Per favorire il rispetto rigoroso del divieto, le Aziende sanitarie realizzano adeguate iniziative informative e formative, affinché il personale sia sensibilizzato a svolgere il ruolo di promotore della salute nei confronti del cittadino utente.".
2.
Al comma 3 dell'
articolo 3 della legge regionale n. 17 del 2007 le parole
"l'opportunità di rendere libere dal fumo anche le aree aperte di pertinenza delle scuole stesse."
sono sostituite dalle seguenti:
"l'obbligatorietà di rendere libere dal fumo anche le aree aperte di pertinenza delle scuole stesse. Per le medesime finalità e per prevenire tra i giovani l'esposizione al fumo passivo, la Regione promuove la tutela della salute dei minori attraverso azioni rivolte alle autorità locali territorialmente competenti per sensibilizzare gli adulti a non fumare anche nelle aree aperte frequentate da bambini e giovani, in particolare nei parchi e nelle aree gioco per bambini.".