LEGGE REGIONALE 30 maggio 2016, n. 9
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2016
Titolo I
OGGETTO DELLA LEGGE REGIONALE
Art. 1
Oggetto e finalità
1.
La presente legge, in coerenza con la
legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale) detta norme volte al recepimento:
a)
delle direttive comunitarie in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose e del
decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose) e di altre previsioni europee in materia ambientale;
b)
della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
c)
della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia;
d)
della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.
2.
Essa detta inoltre, in coerenza con i principi dell'ordinamento europeo, ulteriori disposizioni di semplificazione e modifica in materia ambientale e in materia di artigianato e sviluppo della cooperazione mutualistica.
3.
Le disposizioni di riforma di cui al comma 1 sono finalizzate, in particolare, all'attuazione:
a)
della direttiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio, e del
decreto legislativo n. 105 del 2015;
b)
dell'
articolo 199 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) di attuazione della direttiva 2008/98/CE;
c)
del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 (Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE).