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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 maggio 2016, n. 9

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2016

Testo coordinato con modifiche apportate da:

L.R. 1 agosto 2017, n. 18

L.R. 20 maggio 2021, n. 4

Capo III
Ulteriori disposizioni in materia ambientale
Art. 23
Attuazione della direttiva europea 2008/98/CE relativa ai rifiuti. Sanzioni regionali per il mancato adempimento delle prescrizioni pianificatorie sui flussi dei rifiuti urbani
1. La Regione esercita il potere di sanzione amministrativa in caso di violazione, da parte dei gestori, delle disposizioni pianificatorie in ordine ai flussi dei rifiuti.
2. Per le violazioni di cui al comma 1 è prevista una sanzione pecuniaria da euro 50.000,00 a euro 500.000,00, commisurata alla gravità dell'inadempienza, i cui proventi confluiscono in un fondo per il finanziamento di interventi di tutela ambientale. In caso di reiterazione delle violazioni, qualora non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, può essere proposta all'Autorità competente la sospensione o decadenza del servizio.
Art. 24
1. Alla legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive) sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
agli articoli 10, comma 2, 11, comma 1 e 18, comma 2, le parole
"Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive"
sono sostituite dalle parole
"Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile";
b)
all'articolo 7, comma 3, sono soppresse le parole:
"; organo consultivo è in questo caso la Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive";
c)
agli articoli 11, comma 1, 12, comma 4, 15, comma 2, 16, commi 1 e 2, 17, comma 2, 18, commi 2 e 3, 19, comma 2 e 22, comma 5, la parola
"Sindaco"
è sostituita dalla parola
"Comune".
2.
Il comma 3 bis dell' articolo 7 della legge regionale n. 17 del 1991 è sostituito dal seguente:
"3 bis. A decorrere dalla data di efficacia delle delibere di approvazione dei PIAE, i PAE dei Comuni interessati dagli stessi sono approvati dal Consiglio comunale, secondo il procedimento previsto dall' articolo 34, comma 1, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).".
3.
L' articolo 14 della legge regionale n. 17 del 1991 è sostituito dal seguente:
"Art. 14
Procedure per il rilascio dell'autorizzazione
1. Il Comune trasmette la domanda del richiedente, entro quindici giorni dal ricevimento della medesima, all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
2. L'Agenzia esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Il Comune si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del parere o comunque dalla scadenza del termine predetto.".
4. Alla legge regionale n. 17 del 1991 sono inoltre apportate le seguenti modificazioni:
a)
ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 19 le parole
"Giunta regionale"
sono sostituite dalla parola
"Regione";
b) gli articoli 23 e 25 sono abrogati.
Art. 25
Norme di attuazione dell'articolo 23
1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 23, dalla data di entrata in vigore della presente legge le Commissioni tecniche infraregionali per le attività estrattive, già costituite dalle Province ai sensi della legge regionale n. 17 del 1991, cessano dalle loro funzioni. L'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile subentra nelle funzioni delle Commissioni stesse anche per i procedimenti in corso a tale data.
Art. 26
1. All' articolo 52 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all'alinea del comma 13 ter, le parole
"paesaggistica e sismica,"
sono soppresse;
b) all'alinea del comma 13 ter, la lettera b) è soppressa;
c) al comma 13 quater, la lettera b) è soppressa.
Art. 27
Disposizioni in materia di programma regionale per la tutela dell'ambiente. Modifiche all' articolo 100 della legge regionale n. 3 del 1999
1. I commi 1 e 2 dell' articolo 100 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) sono abrogati.
2. In attuazione dell' articolo 69, comma 3 bis, della legge regionale n. 13 del 2015, le Province e la Città metropolitana di Bologna continuano a gestire i programmi di intervento per i quali alla data del 31 dicembre 2015 risultavano assegnate le risorse, fino alla conclusione dei relativi interventi.

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