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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 maggio 2016, n. 9

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2016

Testo coordinato con modifiche apportate da:

L.R. 1 agosto 2017, n. 18

L.R. 20 maggio 2021, n. 4

Capo IV
Norme in materia di energia
Art. 28
1.
Il comma 2 dell' articolo 17 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province e Comuni e loro Unioni) è sostituito dal seguente:
"2. Mediante la sezione competente in materia di energia di cui al comma 1, sono inoltre esercitate le funzioni di affidamento dei servizi della distribuzione di gas naturale, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226 (Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell' articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222), nei casi in cui sia stata individuata la Provincia come stazione appaltante, salve le competenze dei Comuni in materia. In caso d'inerzia della stazione appaltante, la Regione esercita i poteri d'intervento sostitutivo previsti dalle norme citate nonché dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.".
2.
Il comma 4 dell' articolo 17 della legge regionale n. 13 del 2015 è sostituito dal seguente:
"4. La Regione esercita le funzioni relative al rilascio delle intese per le opere di competenza statale e negli altri casi previsti dalla legge. Nel caso di opere non soggette a procedure in materia di valutazione ambientale, l'intesa viene rilasciata previa acquisizione del parere tecnico da parte dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia.".
Art. 29
1.
Al comma 1 bis dell' articolo 6 della legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37 (Disposizioni regionali in materia di espropri), le parole
"o dalla Provincia nel caso sia interessato il territorio di più Comuni"
sono sostituite dalle seguenti:
"oppure dalla Provincia o dalla Città metropolitana di Bologna nel caso sia interessato il territorio di più Comuni ovvero nel caso di infrastrutture e impianti energetici, fatto salvo quanto disposto dall' articolo 52-sexies, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A))."
Art. 30
Norma di interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2002
1. abrogato
Art. 31
1.
Al comma 4 dell' articolo 4 bis della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative) le parole
"L'ufficio per le espropriazioni della Provincia comunica ai proprietari delle aree oggetto della"
sono sostituite dalle seguenti:
"L'amministrazione competente per l'autorizzazione comunica ai proprietari delle aree oggetto dell'eventuale".
Art. 32
1.
L' articolo 25 quater della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) è sostituito dal seguente:
"Art. 25 quater
Regime di esercizio e manutenzione degli impianti termici
1. In conformità alla normativa statale in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), con regolamento regionale è istituito:
a) un regime obbligatorio di rispetto di condizioni relative all'esercizio, alla manutenzione ed al controllo funzionale e di efficienza energetica degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici;
b) un sistema di verifica periodica degli impianti di cui alla lettera a), basato su attività di accertamento ed ispezione, al fine di garantire per gli impianti stessi un'adeguata efficienza energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti, la conformità alle norme vigenti e il rispetto delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti. Gli accertamenti sono svolti attraverso verifiche di tipo documentale sulle risultanze delle attività di controllo di efficienza energetica di cui alla lettera a), mentre l'ispezione deve prevedere la verifica diretta eseguita sul campo;
c) un sistema di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare le attività di accertamento ed ispezione, che tenga conto dei requisiti professionali e dei criteri necessari per assicurarne la qualificazione e l'indipendenza;
d) un sistema informativo condiviso con gli enti competenti per la gestione coordinata dei rapporti tecnici di controllo ed ispezione, denominato catasto regionale degli impianti termici Emilia-Romagna (CRITER).
2. Il regolamento di cui al comma 1 provvede a:
a) definire le competenze e le responsabilità del responsabile dell'impianto, o del terzo da questi eventualmente designato, ivi compresi i limiti per il ricorso alla delega e le condizioni necessarie per l'assunzione della funzione;
b) definire le modalità per garantire il corretto esercizio degli impianti termici, ivi compresa la loro periodica manutenzione e controllo, di cui all'articolo 25 quinquies, e per lo svolgimento delle attività di accertamento e ispezione di cui all'articolo 25 sexies, definendo anche la documentazione relativa alle attività;
c) definire le modalità attraverso cui procedere all'individuazione dei soggetti cui affidare le attività di accertamento e ispezione di cui all'articolo 25 sexies, garantendone, nel rispetto dei requisiti fissati a livello nazionale e delle norme dell'Unione europea in materia di libera circolazione dei servizi, la qualificazione e l'accreditamento;
d) regolamentare le modalità di realizzazione di programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione emessi, nonché dei rapporti di controllo dell'efficienza energetica con medesima valenza ai sensi dell'articolo 25 sexies;
e) definire le modalità di implementazione di un sistema informativo regionale relativo agli impianti termici, denominato CRITER, con riferimento al censimento degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, e allo svolgimento dei compiti di controllo, accertamento e ispezione periodica, specificando altresì obblighi e modalità per la registrazione della relativa documentazione. Al fine di consentire un agevole utilizzo di CRITER in funzione delle diverse competenze, esso dovrà avere le necessarie caratteristiche di interoperabilità ed articolazione ai diversi livelli territoriali, ed essere coordinato con il sistema informativo relativo alla qualità energetica degli edifici di cui all'articolo 25 ter, comma 1, lettera b);
f) definire i provvedimenti che il responsabile dell'impianto, o il terzo da questi eventualmente designato, deve assumere nel caso che le attività di controllo diano evidenza del mancato soddisfacimento dei requisiti minimi di efficienza energetica o della non conformità alle norme vigenti nonché alle prescrizioni e agli obblighi stabiliti;
g) le condizioni e le tipologie di impianto per le quali l'accertamento eseguito sul rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 25 quinquies, comma 2, tiene luogo a tutti gli effetti dell'ispezione dell'impianto.
3. In particolare, ai fini di cui al comma 2, lettera b), sono determinati, in rapporto alle caratteristiche degli impianti termici e tenendo conto della normativa tecnica in materia:
a) i limiti di esercizio da rispettare nel funzionamento degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, ivi compresi i periodi di attivazione ed i valori di riferimento della temperatura dei locali climatizzati;
b) i requisiti ed i livelli minimi di efficienza energetica degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, con riferimento alle diverse tecnologie di generazione;
c) la frequenza e le modalità di effettuazione degli interventi di manutenzione e controllo funzionale, nonché dei controlli obbligatori di efficienza energetica, articolati in base alla tipologia ed alla potenza degli impianti termici;
d) i criteri, la frequenza e le modalità di esecuzione delle attività di accertamento ed ispezione, prevedendo per queste ultime modalità semplificate per gli impianti di minor potenza.
4. Le ispezioni di cui al comma 3, lettera d), possono essere richieste anche dal responsabile dell'impianto o dal terzo da questi eventualmente designato e, in tal caso, le relative spese sono a carico del richiedente.
5. La Giunta regionale definisce il modello e i contenuti minimi del libretto di impianto, del rapporto di controllo tecnico di efficienza energetica e del rapporto di ispezione, nonché le modalità attraverso le quali tali documenti vengono rilasciati, consegnati al responsabile di impianto e registrati nel sistema informativo di cui al comma 2, lettera e).
6. È istituito l'organismo regionale di accreditamento ed ispezione, cui vengono affidate le funzioni necessarie ad assicurare lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, lettere b), c) e d). Con il regolamento di cui al comma 1 la Regione individua l'organismo regionale di accreditamento ed ispezione e ne stabilisce le modalità di funzionamento.".
Art. 33
1.
L' articolo 25 quinquies della legge regionale n. 26 del 2004 è sostituito dal seguente:
"Art. 25 quinquies
Conduzione, manutenzione e controllo degli impianti termici
1. Al fine di garantire il contenimento dei consumi energetici e la riduzione delle emissioni inquinanti, il regolamento regionale di cui all'articolo 25 quater stabilisce le condizioni nel rispetto delle quali il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio o per essi un terzo che se ne assume la responsabilità, ottempera all'obbligo di registrazione dell'impianto in CRITER, mantiene in esercizio gli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva e provvede affinché siano eseguite da parte di ditte abilitate ai sensi di legge le periodiche operazioni di manutenzione e controllo funzionale e di efficienza energetica, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2.
2. L'operatore incaricato del controllo funzionale e di efficienza energetica, nonché della manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva esegue dette attività a regola d'arte e nel rispetto delle disposizioni stabilite nel regolamento di cui all'articolo 25 quater; in particolare, in occasione dei controlli obbligatori di efficienza energetica, deve essere redatto e sottoscritto un rapporto di controllo tecnico, che deve essere:
a) consegnato al soggetto di cui al comma 1, che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione;
b) fatto oggetto di registrazione obbligatoria nel CRITER; a tal fine, la trasmissione dei relativi dati da parte della ditta installatrice o manutentrice avviene per via telematica.
3. In coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) e in conformità a quanto disposto dalla parte V, titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), le funzioni relative al rilascio del patentino di abilitazione alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW sono esercitate dalla Regione mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia. Il termine del procedimento per il rilascio del patentino è di trenta giorni dalla presentazione della domanda.
4. Ai sensi dell' articolo 287 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, è istituito il registro regionale dei soggetti abilitati alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW.
5. La Giunta regionale definisce:
a) le modalità di formazione professionale per l'accesso all'abilitazione di cui al comma 3;
b) il modello e i contenuti del patentino di abilitazione di cui al comma 3;
c) le modalità di compilazione, tenuta e aggiornamento del registro di cui al comma 4, che è tenuto presso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia e, in copia, presso le altre autorità individuate dalla legge;
d) il procedimento per il rilascio del patentino di cui al comma 3.
6. Per quanto non previsto ai commi 3, 4 e 5 si applica la disciplina dettata dalla parte V, titolo II, del decreto legislativo n. 152 del 2006.".
Art. 34
1.
L' articolo 25 sexies della legge regionale n. 26 del 2004 è sostituito dal seguente:
"Art. 25 sexies
Accertamenti e ispezioni
1. In un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione e assistenza all'utenza, al fine di assicurare l'esercizio uniforme sul territorio delle funzioni di verifica dell'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, l'organismo regionale di accreditamento ed ispezione di cui all'articolo 25 quater provvede alla realizzazione degli accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, in conformità alle disposizioni di cui all' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 2013.
2. Il regolamento di cui all'articolo 25 quater definisce le modalità per la realizzazione delle attività di cui al comma 1. Il sistema di accertamento ed ispezione è organizzato sulla base di programmi annuali predisposti dall'organismo regionale di accreditamento ed ispezione, sottoposti all'approvazione della competente direzione generale, che devono riportare:
a) il numero e la tipologia dei controlli di cui è prevista la realizzazione, sia per gli impianti già registrati in CRITER, sia per gli impianti per i quali non si è provveduto a tale adempimento;
b) le risorse organizzative e gestionali impiegate dall'organismo regionale di accreditamento ed ispezione per la realizzazione del programma e i relativi costi;
c) i risultati delle attività realizzate nell'ambito del precedente programma annuale e i relativi costi sostenuti.
3. L'esecuzione delle attività di accertamento ed ispezione viene affidata all'organismo regionale di accreditamento ed ispezione di cui all'articolo 25 quater, che svolge in tale ambito le funzioni di cui all' articolo 6 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 25 quindecies, commi 2, 3 e 4.
4. Le attività di cui al comma 2 vengono effettuate da ispettori qualificati e indipendenti, incaricati dall'organismo regionale di accreditamento ed ispezione di cui all'articolo 25 quater, scelti anche all'esterno della propria struttura organizzativa, ai quali viene attribuita la funzione di agente accertatore. Gli agenti devono essere forniti di apposito documento di riconoscimento che ne attesti l'abilitazione all'espletamento dei compiti loro attribuiti.".
Art. 35
1.
Al comma 3 dell' articolo 25 septies della legge regionale n. 26 del 2004, le parole
"dalla deliberazione di cui all'articolo 25 quater, con la quale"
sono sostituite dalle seguenti:
"dal regolamento di cui all'articolo 25 quater, con il quale".
2.
Dopo il comma 3 dell' articolo 25 septies della legge regionale n. 26 del 2004 è aggiunto il seguente:
"3 bis. I contributi di cui al comma 3 sono corrisposti all'effettuazione dei controlli obbligatori di efficienza energetica di cui all'articolo 25 quater, comma 3, lettera c), ed introitati dall'organismo di accreditamento ed ispezione il quale provvederà a rendicontare annualmente alla Regione l'ammontare complessivo dei contributi incassati e dei costi sostenuti nel periodo di competenza. I contributi acquisiti dall'organismo di accreditamento ed ispezione verranno riutilizzati dallo stesso per lo svolgimento delle attività di verifica di propria competenza. La Regione, sulla base di quanto percepito dall'organismo regionale di accreditamento, provvederà all'eventuale riparametrazione del contributo.".
Art. 36
Modifiche all'articolo 25 quindecies della legge regionale n. 26 del 2004
1.
Dopo il comma 4 dell'articolo 25 quindecies della legge regionale n. 26 del 2004 è inserito il seguente:
"4 bis I distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici che non osservano l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 25 octies, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.".

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