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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato01/08/2017
2. Testo Originale30/05/2016

Data di pubblicazione della legge modificante : 20/05/2021

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 maggio 2016, n. 9

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2016

Testo coordinato con modifiche apportate da:

L.R. 1 agosto 2017, n. 18

L.R. 20 maggio 2021, n. 4

Titolo V
ULTERIORI DISPOSIZIONI
Art. 50
1.
Al comma 5 dell' articolo 8 bis della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere) le parole:
", considerando prioritariamente gli interventi di cui agli articoli 22, 23 e 24"
sono soppresse.
Art. 51
1. All' articolo 6 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università) sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
le parole
"dell'articolo 5"
sono sostituite dalle seguenti:
"degli articoli 4 e 5".
b)
le parole
"dall' articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4)"
sono sostituite dalle seguenti:
"dall' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)".
Art. 52
1.
Al comma 2 dell' articolo 15 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)) sono soppresse le parole:
"dall' articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4) nonché".
Art. 53
1.
Al comma 3 dell' articolo 8 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 5 (Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco. Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1981, n. 27 (Istituzione dell'albo regionale delle associazioni "Pro-Loco")) sono soppresse le parole
"dall' articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4) e".
Art. 54
Sistema di alternanza scuola-lavoro
1. Nella Regione Emilia-Romagna la Giunta regionale definisce con propri atti il sistema di alternanza scuola-lavoro di cui all' articolo 43, comma 8, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell' articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) a partire dai percorsi di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell' articolo 4 della L. 28 marzo 2003, n. 53) per il sistema di istruzione e dai percorsi di cui alla legge regionale 30 giugno 2011, n. 5 (Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale) per il sistema di istruzione e formazione professionale.
2. I giovani assolvono l'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione nei suddetti percorsi in forza della disciplina adottata dalla Regione ai sensi del comma 1. L'apprendistato di primo livello a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali è svolto secondo le modalità previste dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

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