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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 maggio 2016, n. 9

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2016

Testo coordinato con modifiche apportate da:

L.R. 1 agosto 2017, n. 18

L.R. 20 maggio 2021, n. 4

Art. 10
1.
L' articolo 10 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 10
Piani di emergenza
1. Per gli stabilimenti di soglia inferiore e superiore, il gestore predispone un piano di emergenza interno (PEI) con le finalità, i contenuti e le modalità di cui all' articolo 20 del decreto legislativo n. 105 del 2015.
2. Nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 21 del decreto legislativo n. 105 del 2015, per gli stabilimenti di soglia inferiore e superiore la Regione esprime l'intesa con il Prefetto ai fini della predisposizione del piano di emergenza esterno (PEE).".
"Art. 10
Piani di emergenza
1. Per gli stabilimenti di soglia inferiore e superiore, il gestore predispone un piano di emergenza interno (PEI) con le finalità, i contenuti e le modalità di cui all' articolo 20 del decreto legislativo n. 105 del 2015.
2. Nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 21 del decreto legislativo n. 105 del 2015, per gli stabilimenti di soglia inferiore e superiore la Regione esprime l'intesa con il Prefetto ai fini della predisposizione del piano di emergenza esterno (PEE).".

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