LEGGE REGIONALE 30 maggio 2016, n. 9
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2016
Art. 11
Sostituzione dell'
articolo 11 della legge regionale n. 26 del 2003
1.
L'
articolo 11 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 11
Consultazione del pubblico interessato
1.
Il pubblico interessato è consultato nei casi previsti dall'
articolo 24 del decreto legislativo n. 105 del 2015.".
"Art. 11
Consultazione del pubblico interessato
1.
Il pubblico interessato è consultato nei casi previsti dall'
articolo 24 del decreto legislativo n. 105 del 2015.".