Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 30 maggio 2016, n. 9

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2016

Testo coordinato con modifiche apportate da:

L.R. 1 agosto 2017, n. 18

L.R. 20 maggio 2021, n. 4

Art. 12
1.
Il comma 1 dell' articolo 12 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:
"1. Le Province ed i Comuni interessati dalla presenza o dalla prossimità di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti, secondo i criteri di cui all'articolo A-3-bis dell'allegato alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), sono soggetti all'obbligo di adeguamento dei piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) e dei piani urbanistici generali a norma dell' articolo 22 del decreto legislativo n. 105 del 2015. L'adeguamento dei piani è compiuto secondo le linee guida adottate con apposito decreto ministeriale di cui all' articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n. 105 del 2015. Fino all'adozione di detto decreto, l'adeguamento dei piani continua a conformarsi ai criteri di cui al decreto ministeriale adottato ai sensi dell' articolo 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) e alle disposizioni di cui all'articolo A-3-bis dell'allegato alla legge regionale n. 20 del 2000.".
2.
Il comma 5 dell' articolo 12 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:
"5. Gli atti di individuazione delle aree di danno, di cui ai commi 2 e 3, sono adottati in conformità alle linee guida ministeriali di cui al comma 1. Fino all'adozione di dette linee guida, gli atti di individuazione continuano a seguire i criteri di cui al decreto ministeriale adottato ai sensi dell' articolo 14 del decreto legislativo n. 334 del 1999. Ai fini dell'individuazione delle aree di danno può essere richiesto apposito parere al Comitato competente ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della presente legge.".

Espandi Indice