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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 maggio 2016, n. 9

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2016

Testo coordinato con modifiche apportate da:

L.R. 1 agosto 2017, n. 18

L.R. 20 maggio 2021, n. 4

Art. 14
1.
L' articolo 14 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 14
Elenco degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
1. La Regione pubblica sul suo sito internet relativo alla materia degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante l'elenco degli stabilimenti di soglia inferiore e di soglia superiore ubicati nel territorio regionale.
2. A tal fine ARPAE invia alla Regione le informazioni relative agli impianti di soglia inferiore e superiore.
3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, la Regione fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le informazioni necessarie nell'ambito dell'Unione europea, ai sensi dell' articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 105 del 2015.".
"Art. 14
Elenco degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
1. La Regione pubblica sul suo sito internet relativo alla materia degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante l'elenco degli stabilimenti di soglia inferiore e di soglia superiore ubicati nel territorio regionale.
2. A tal fine ARPAE invia alla Regione le informazioni relative agli impianti di soglia inferiore e superiore.
3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, la Regione fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le informazioni necessarie nell'ambito dell'Unione europea, ai sensi dell' articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 105 del 2015.".
"Art. 14
Procedure per il rilascio dell'autorizzazione
1. Il Comune trasmette la domanda del richiedente, entro quindici giorni dal ricevimento della medesima, all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
2. L'Agenzia esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Il Comune si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del parere o comunque dalla scadenza del termine predetto.".

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