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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 maggio 2016, n. 9

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2016

Testo coordinato con modifiche apportate da:

L.R. 1 agosto 2017, n. 18

L.R. 20 maggio 2021, n. 4

Art. 16
1.
L' articolo 16 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 16
Sanzioni
1. L'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia è competente a irrogare e introitare le sanzioni amministrative di cui all' articolo 28 del decreto legislativo n. 105 del 2015.
2. Qualora si accerti che la scheda tecnica di cui all'articolo 6 non sia stata presentata o che non siano rispettate le misure di sicurezza previste nella scheda o nelle eventuali misure integrative prescritte da ARPAE anche a seguito di controlli, ARPAE diffida il gestore a dotarsi della scheda o ad adottare le necessarie misure, dandogli un termine non superiore a sessanta giorni, prorogabile in caso di giustificati e comprovati motivi. In caso di mancata ottemperanza è ordinata la sospensione dell'attività per il tempo necessario all'adeguamento degli impianti alle prescrizioni indicate e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.".
"Art. 16
Sanzioni
1. L'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia è competente a irrogare e introitare le sanzioni amministrative di cui all' articolo 28 del decreto legislativo n. 105 del 2015.
2. Qualora si accerti che la scheda tecnica di cui all'articolo 6 non sia stata presentata o che non siano rispettate le misure di sicurezza previste nella scheda o nelle eventuali misure integrative prescritte da ARPAE anche a seguito di controlli, ARPAE diffida il gestore a dotarsi della scheda o ad adottare le necessarie misure, dandogli un termine non superiore a sessanta giorni, prorogabile in caso di giustificati e comprovati motivi. In caso di mancata ottemperanza è ordinata la sospensione dell'attività per il tempo necessario all'adeguamento degli impianti alle prescrizioni indicate e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.".

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