LEGGE REGIONALE 30 maggio 2016, n. 9
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2016
Art. 16
Sostituzione dell'
articolo 16 della legge regionale n. 26 del 2003
1.
L'
articolo 16 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 16
Sanzioni
1.
L'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia è competente a irrogare e introitare le sanzioni amministrative di cui all'
articolo 28 del decreto legislativo n. 105 del 2015.
2.
Qualora si accerti che la scheda tecnica di cui all'articolo 6 non sia stata presentata o che non siano rispettate le misure di sicurezza previste nella scheda o nelle eventuali misure integrative prescritte da ARPAE anche a seguito di controlli, ARPAE diffida il gestore a dotarsi della scheda o ad adottare le necessarie misure, dandogli un termine non superiore a sessanta giorni, prorogabile in caso di giustificati e comprovati motivi. In caso di mancata ottemperanza è ordinata la sospensione dell'attività per il tempo necessario all'adeguamento degli impianti alle prescrizioni indicate e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.".
"Art. 16
Sanzioni
1.
L'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia è competente a irrogare e introitare le sanzioni amministrative di cui all'
articolo 28 del decreto legislativo n. 105 del 2015.
2.
Qualora si accerti che la scheda tecnica di cui all'articolo 6 non sia stata presentata o che non siano rispettate le misure di sicurezza previste nella scheda o nelle eventuali misure integrative prescritte da ARPAE anche a seguito di controlli, ARPAE diffida il gestore a dotarsi della scheda o ad adottare le necessarie misure, dandogli un termine non superiore a sessanta giorni, prorogabile in caso di giustificati e comprovati motivi. In caso di mancata ottemperanza è ordinata la sospensione dell'attività per il tempo necessario all'adeguamento degli impianti alle prescrizioni indicate e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.".