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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 maggio 2016, n. 9

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2016

Testo coordinato con modifiche apportate da:

L.R. 1 agosto 2017, n. 18

L.R. 20 maggio 2021, n. 4

Art. 5
1.
L' articolo 4 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 4
Comitato tecnico di valutazione dei rischi
1. Il Comitato tecnico di valutazione dei rischi è costituito da:
a) il direttore generale di ARPAE, o suo delegato, due esperti in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante di ARPAE e un rappresentante territorialmente competente di ARPAE;
b) il direttore regionale dei vigili del fuoco o suo delegato;
c) due esperti, uno in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante ed uno in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica designati dalla competente direzione generale della Regione;
d) un esperto in materia designato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
e) un rappresentante del Comune territorialmente competente;
f) un rappresentante dell'Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente;
g) il comandante provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio.
2. Per ognuno dei componenti del Comitato è designato un membro supplente.
3. Il Comitato può avvalersi del supporto tecnico-scientifico di enti ed istituzioni pubbliche competenti. Qualora lo ritenga necessario, il Comitato può convocare il gestore alle proprie sedute.
4. Il Comitato è nominato dal dirigente regionale competente in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante ed è presieduto dal direttore generale di ARPAE. Il Comitato è costituito validamente con la presenza dei due terzi dei componenti, decide a maggioranza dei presenti e il suo parere è vincolante. Il regolamento interno del Comitato e la sua sede sono definiti dalla Regione. La partecipazione al Comitato non comporta la corresponsione di rimborsi spese o compensi a carico dell'amministrazione regionale.".
"Art. 5
Norme procedimentali
1. ARPAE, acquisito il parere del Comitato competente ai sensi dell'articolo 3, comma 4, ed effettuate le necessarie valutazioni, provvede a:
a) emanare l'atto che conclude il procedimento di valutazione della scheda tecnica o del rapporto di sicurezza;
b) rilasciare il nulla-osta di fattibilità relativo ai documenti di cui alla lettera a) o adottare gli altri atti di assenso previsti dalla legislazione vigente, nel caso di stabilimenti nuovi o di modifiche che possono aggravare il preesistente livello di rischio.
2. La valutazione positiva effettuata da ARPAE abilita all'esercizio dell'attività.
3. Le tariffe per l'istruttoria relative alle procedure previste dalla presente legge sono a carico del gestore e sono determinate con le modalità previste dall' articolo 30 del decreto legislativo n. 105 del 2015. Con direttiva della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della presente legge, sono indicati i criteri per l'assegnazione delle relative somme.".

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