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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 maggio 2016, n. 9

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2016

Testo coordinato con modifiche apportate da:

L.R. 1 agosto 2017, n. 18

L.R. 20 maggio 2021, n. 4

Art. 8
1.
L' articolo 7 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 7
Effetto domino
1. La Regione esprime nell'ambito del Comitato di cui all' articolo 10 del decreto legislativo n. 105 del 2015:
a) l'accordo al fine dell'individuazione degli stabilimenti o gruppi di stabilimenti di soglia inferiore e superiore per i quali esiste effetto domino, dandone comunicazione ai gestori interessati, ai sensi dell' articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 105 del 2015;
b) l'accordo al fine dell'individuazione delle aree, tra quelle soggette ad effetto domino, caratterizzate da un'elevata concentrazione di stabilimenti, coordina tra questi stabilimenti lo scambio di informazioni e richiede in presenza di situazioni critiche nella gestione delle emergenze, o per il controllo dell'urbanizzazione o per l'informazione alla popolazione, la predisposizione da parte dei gestori interessati di uno studio di sicurezza integrato d'area, ai sensi dell' articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 105 del 2015.".
"Art. 8
Misure di semplificazione
1. In caso di nuovi stabilimenti, qualora i progetti siano altresì sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale), il procedimento di VIA comprende il nulla-osta di fattibilità previsto dal decreto legislativo n. 105 del 2015.
2. Con direttiva della Regione sono definite le modalità di raccordo tra i soggetti preposti alle attività ispettive ai sensi dell'articolo 11, comma 7, e dell' articolo 27, comma 10, del decreto legislativo n. 105 del 2015.".

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